Chiacchiere e tabbacchere e lignamm! Forever and ever. Rigettata la domanda cautelare di sospensione avverso l’Ordinanza n. 90 della Regione Campania.

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Ormai è guerra dichiarata tra i genitori degli studenti campani e il Presidente della Giunta Regionale della Campania sulla chiusura delle scuole.

Ad onor del vero, attualmente si registra una schiacciante vittoria del Presidente che, anche oggi ha incassato l’ennesimo rigetto della domanda cautelare avverso l’ennesima Ordinanza.

Oggi è la n. 90 del 15 novembre con la quale aveva sospeso le attività didattiche, rinviando la ripresa al 24 novembre p.v.

Ribadendo quanto già disposto con i precedenti Decreti, il Tar Campania, sez. V, 19/11/2020, n. 2161, ha rigettato la domanda cautelare per l’Ord. n. 90/2020.

Rileva il Collegio, alla stregua della sommaria delibazione consentita, che l’Ordinanza pur nel quadro di persistente emergenza sanitaria – vieppiù aggravata per la Regione Campania, nelle more inserita in cd. “zona rossa” -, intende corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell’interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività “in presenza”, individuando, allo scopo, un percorso necessariamente caratterizzato da gradualità e prudenza (disponendo, per l’appunto, dapprima, a far data dal 23 novembre 2020, l’”apertura graduale della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria” e successivamente, dopo una settimana, delle altre classi del primo ciclo e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado), accompagnato da ulteriori misure cautelative allo stesso preordinate (screening volontario preventivo su  auspicabilmente ampia platea di personale docente e non docente personale impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi all’andamento della curva epidemiologica), per loro natura richiedenti adeguata tempistica esecutiva, sia per l’amministrazione scolastica che per tutte le famiglie interessate.

Rileva, poi, che l’Ordinanza, compatibilmente con la tempistica propria della ripresa, pur in situazione di emergenza, sembra ragionevolmente contemperare il “carattere prioritario – nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini” con le rappresentate esigenze di parte ricorrente.

In ultimo, conclude che nel limitato arco temporale di auspicabile residua durata della sospensione delle attività scolastiche in presenza per la fascia di alunni interessata, che, per quanto detto, per i più piccoli è computabile in termini di ore, il diritto all’istruzione resta garantito, pur con le limitazioni ad essa connesse, dalla modalità a distanza, mentre resta indimostrata l’impossibilità assoluta degli esercenti la potestà genitoriale di attendere alle proprie attività lavorative, ove i figli minori debbano restare a casa e ivi assistiti, tenuto anche conto della diffusa e allo stato largamente consentita modalità di svolgimento delle stesse mediante smart-working.

Sono indeciso su quale titolo dare alla prossima puntata. Chiacchiere e tabbacchere e lignamm! “La saga continua” o, “De Luca contro tutti” o forse ancora “Sfida finale”.

Nel frattempo le puntate precedenti Chiacchiere e tabbacchere e lignamm! –  Chiacchiere e tabbacchere e lignamm! Aggiornamenti  – Chiacchiere e tabbacchere e lignamm! Forever. Rigettata la domanda cautelare di sospensione avverso l’Ordinanza n. 89 della Regione Campania.

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