Quando nelle pieghe della norma si nasconde la fuga dalla responsabilità. Commento in margine alla sentenza 10784/2026.
Caso aberrante ed a tratti inquietante, quello che è stato deciso dalla Sez. IV, della Cassazione Penale, in data 20/03/2026, con sentenza n. 10784. Fermo che il rispetto della Legge è dovuto senza alcuna flessione, la sensazione di estremo formalismo a cui è improntata la sentenza, che peraltro pare sottolineare come dabbenaggine giudiziaria l’atteggiamento comprensivo e umano degli operatori di polizia coinvolti, lascia alquanto stupiti; ciò in quanto facilita la fuga dalla responsabilità per guida sotto l’effetto di alcol, sul cavillo del bisogno effettivo o presento di cure mediche della persona portata al nosocomio.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto una persona dai reati di cui all’art. 186 comma 7 e 187 comma 8 codice strada, pur ritenendo provata la ricostruzione storica dei fatti, in base alla quale si era accertato che l’imputata, alla guida di un’autovettura, ne aveva perso il controllo andando a sbattere contro un albero. Dalla comunicazione di notizia di reato era, poi, emerso che la polizia intervenuta aveva constatato un forte alito vinoso della donna, decidendo di trasportarla, per “precauzione e controllo”, presso l’ospedale di Guastalla con ambulanza; l’imputata, più volte avvertita delle conseguenze, si era rifiutata, sia prima dell’arrivo dell’ambulanza che in ospedale, di sottoporsi a prelievi di liquidi ematici e biologici per accertare se, al momento del sinistro stradale, avesse assunto sostanze alcoliche e stupefacenti. Il Tribunale, premesso che presupposto comune ai reati contestati è il coinvolgimento del conducente in incidente stradale e la sottoposizione a cure mediche, ha ritenuto nella specie insussistente il bisogno di cure mediche, poiché il trasferimento dell’imputata presso il nosocomio era avvenuto, secondo quanto riferito dalla stessa polizia locale, “per precauzione e controllo”, vieppiù considerando – quanto al reato di cui all’art. 187, comma 8, codice strada – che lo stesso può configurarsi solo se vi sia il sospetto dell’assunzione di sostanze stupefacenti; nella specie, era emersa solo la presenza di alito vinoso, ma non anche elementi indicatori dell’assunzione di stupefacenti. La Cassazione, innanzi a cui è finita la faccenda, con sentenza della Sez. IV, del 20/03/2026, n. 10784 ha chiarito che, nella specie, l’assoluzione dal reato di cui all’art. 186, comma 7, codice strada è dipesa dalla ritenuta carenza del presupposto del bisogno di cure dell’imputata. Tale conclusione, oltre a poggiare su riferimenti fattuali tratti dalla stessa comunicazione di notizia di reato, è coerente con la lettera della legge e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità. Infatti, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il comma settimo del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186, comma 3, cod. strada). Ove tali accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada). Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada). Nel caso all’esame, gli organi di polizia non hanno chiesto all’imputata di sottoporsi a test speditivo (comma 3 cit.) e neppure alla rilevazione mediante uno strumento (etilometro) previsto dal Regolamento (comma 4 cit.). Sebbene si sia verificato un incidente stradale, nel senso rilevante ai fini d’interesse (l’auto essendo uscita dalla sede stradale finendo contro un albero), in sentenza si è dato atto che l’imputata non aveva avuto bisogno di cure mediche, la decisione di portarla in ospedale essendo stata assunta dalla polizia “per precauzione e controllo”. Quindi, nella specie, si è al di fuori anche della ipotesi di cui al comma 5 del citato articolo. Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza ha già chiarito che la possibilità di procedere, su richiesta degli appartenenti alle Forze dell’ordine, ad accertamento del tasso alcolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza di due condizioni: che si tratti di soggetti coinvolti in incidenti stradali (come avvenuto nella specie) e che gli stessi siano bisognevoli di cure mediche, ciò che, nella specie, al contrario, non risulta accertato. Si tratta di condizioni tassative che, come risulta dal tenore letterale della norma, devono ricorrere congiuntamente. Pertanto, non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta- tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri


