Potere di accompagnamento coattivo.

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“Il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l’accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l’uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva; l’uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta”. Con queste parole, la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. VI, 18/03/2015, n. 22529) ha risolto una spinosa querelle nata a Trento qualche anno fa…..  Difatti, alcuni poliziotti avevano invitato un tizio a seguirli nella vicina Questura per essere identificato, dopo che questi aveva velocemente esibito il documento identificativo, in un contesto nel quale v’era un assembramento di giovani che inveivano contro gli operanti e che dunque non consentiva di procedere ad una verifica più approfondita della documentazione. In tal senso non può ritenersi arbitrario l’esercizio della discrezionalità da parte del pubblico ufficiale, il quale – tenuto conto delle condizioni e delle modalità con le quali si sia svolto l’atto – stimi come non adeguatamente compiuta l’identificazione, non essendo revocabile in dubbio che la veloce esibizione del documento d’identità in una situazione che, per obbiettivi motivi di ordine pubblico – correlati alla presenza di una moltitudine di persone in atteggiamento ostile ed il rischio di gravi disordini -, non consentiva l’esame attento delle generalità della persona indicate sul documento nè l’eventuale redazione di un verbale.

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