L’articolo 266, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006stabilisce: «Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio».
Tali attività, detto diversamente, sono sottratte alla disciplinadel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), alla tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, alla compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti e, soprattutto, all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, solo se i rifiuti siano prodotti dal medesimo soggetto che effettua il trasporto in forma ambulante.
Di contro, se i rifiuti, in particolare quelli prodotti da ferrivecchi e cenciaioli, destinati ad essere conferiti ad un’azienda di recupero, provengono da soggetti terzi, chi esercita l’attività di commercio all’ingrosso, dovrà munirsi del titolo abilitativo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006.
Si deve altresì evidenziare, al riguardo, che la titolarità del titolo abilitativo come ambulantenon costituisce una scriminante, atteso che – come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione III, 2 marzo 2022, n. 7286 – «non basta ai fini dell’operatività della deroga di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 266, comma 5, che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, occorrendo anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio e che non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.È sufficiente sul punto richiamare l’accertamento compiuto dal Tribunale di merito in forza del quale è stato escluso che i rifiuti in contestazione provenissero dalla sua attività».
Tale principio è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui il reato previsto dall’articolo 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (per omessa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali), è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma quinto, per la cui operatività occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio, ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (Ex multis: Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017; Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015; Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014).
L’iscrizione semplificata per la raccolta e il trasporto di rifiuti ferrosi
Con Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, vigente dal 1° settembre 2021, è stato istituito il registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Il registro è articolato nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati:
classe a): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
classe b): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
classe c): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
classe d): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
classe e): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
classe f): quantità annua complessivamente trasportata inferiore a 3.000 tonnellate.
Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi, solo se destinati alle attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06:
02 01 10 | Rifiuti metallici |
12 01 01 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi |
12 01 03 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
12 01 04 | Polveri e particolato di materiali non ferrosi |
12 01 21 | Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 |
12 01 99 | Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998) |
15 01 04 | Imballaggi metallici |
16 01 17 | Metalli ferrosi |
16 01 18 | Metalli non ferrosi |
17 04 05 | Ferro e acciaio |
17 04 01 | Rame, Bronzo e Ottone |
17 04 02 | Alluminio |
17 04 03 | Piombo |
17 04 04 | Zinco |
17 04 06 | Stagno |
17 04 07 |
Metalli misti |
Riflessi sulla disciplina sanzionatoria penale
L’omessa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali determinal’applicazione di sanzioni penali, nel caso di una gestione dei rifiuti sine titulo.
Più precisamente, la mancata iscrizione all’Albo, se e quando richiesta ai sensi dell’articolo 212, comma 5,d.lgs. n. 152/2006, configura il reato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, per cui:
«Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:
- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».