Sul giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative

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In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689 i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte dal ricorrente.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 03/08/2016, n. 16253) ha ribadito i fondamentali del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (Cass. 3 ottobre 2013, n. 22637; Cass. 5 agosto 2010, n. 18288; Cass. 14 giugno 2006, n. 13751) che vengono a profilare il limite del potere decisorio del giudice che è vincolato alla domanda attorea.

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