Secondo un preciso orientamento giurisprudenziale, la regola della prescrizione quinquennale propria delle sanzioni amministrative ex lege n. 689/81 trova applicazione anche per gli illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa in materia urbanistico- edilizia ( Cons. Stato Sez. IV 25/11/2003 n. 7765).
Co queste parole, il Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent., 19-08-2016, n. 3649, annulla una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune di Massa Lubrense, dell’importo di Euro 821.000, in relazione a lavori eseguiti in base a DIA nel 2003.
La difesa Comune ha sostenuto la imprescrittibilità dell’azione sanzionatoria dell’Amministrazione che doverosamente ha applicato all’abuso edilizio risalente al 1967 la pena pecuniaria, id est la sanzione allo stato vigente, quella di cui all’art.12 della L. n. 47 del 1985, senza che fosse precluso all’Amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio con l’applicazione ora per allora del parametro normativo vigente e non potendosi perciò configurare nel caso all’esame la eccepita prescrizione.
Quella del carattere permanente dell’abuso edilizio per effetto del quale s’impone pur a distanza di un notevole lasso temporale l’esercizio da parte dell’Amministrazione competente del potere repressivo sub specie dell’adozione di atti demolitori e/o sanzionatori è una regola iuris costantemente affermata in giurisprudenza; però occorre fare delle precisazioni.
Il collegio ha annullato la sanzione ritenendo che: “Nel caso all’esame solo nel gennaio dell’anno 2005 il Comune pretende il pagamento della somma a titolo di sanzione, dopo che sono decorsi oltre trent’anni che la relativa pretesa poteva essere esercitata posto che a suo tempo, nel 1969, l’Amministrazione ha comunque attivato il potere ” repressivo” con l’irrogazione della sanzione pecuniaria in relazione alla quale è stato registrato il pagamento effettuato alla Tesoreria Comunale di cui alla suindicata ricevuta di versamento del 16 giugno 1969″.