Abbiamo fatto cenno, qualche tempo fa (Editoriale- L’abuso del diritto da parte delle polizie (locali e nazionali) rispetto al termine di notifica delle sanzioni stradali.), alla questione della distorta interpretazione patrocinata dal comune di Milano, in materia di termine per la notifica dei verbali accertati con misuratore di velocità. Oggi diamo conto, altresì, della pronuncia del Giudice di pace Milano Sez. V, Sent., 09-02-2015, con cui viene annullato uno di questi verbali.
Secondo il giudice onorario meneghino “Le ragioni del ricorrente possono trovare accoglimento in quanto il verbale è relativo ad infrazione del 7.06.2014 ed è stato notificato il 20.11.2014, oltre il termine di 90 giorni dalla data di accertamento. La data di accertamento coincide con quella dell’infrazione nei casi in cui (come quello in esame) avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’amministrazione ha accesso immediato. Diversa è l’ipotesi in cui il mezzo sia a noleggio ovvero in Leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore del veicolo: in questi casi il termine di 90 giorni decorre da giorno in. cui l’amministrazione è posta in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore. Nei caso di specie l’amministrazione non ha sollevato tale giustificazione, ma nella comparsa di costituzione ha lamentato il gran numero di infrazioni da dover accertare non prevedibili e che giustificherebbero il ritardo nella notifica. Il giudicante ritiene che tali ragioni derivanti da insufficienza dell’organizzazione interna dell’ente al disbrigo del numero elevato di contravvenzioni accertate, non siano tali da giustificare la violazione di un termine che è stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite che vengono quantificate stante la difesa tecnica nell’importo complessivo di Euro 143,00, di cui Euro 100,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per rimborso contributo unificato, oltre IVA e CPA della misura di legge”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo