Sussiste un obbligo del proprietario del veicolo di conoscere sempre l’identità del conducente al quale è stato affidato il veicolo stesso. Cass. Civ. n°21957/2014.

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Alla sanzione di cui all’articolo 126 bis del codice della strada non si sfugge!

In conformità con la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Cass . Sez. 2, Sentenza n. 12842 del 03/06/2009) , il proprietario di un veicolo, essendo responsabile della circolazione dello stesso è tenuto a conoscere sempre l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa.

 

Si tratta di uno specifico dovere di collaborazione, la cui inosservanza è sanzionata, in base al combinato disposto degli art. 126-bis e 180 del codice della strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005; né il proprietario può sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso. Si tratta invero di predisporre un’organizzazione dell’attività aziendale in modo tale che sia sempre in grado di sopperire a detta esigenza. Pertanto “dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente”. Cass. Civ. n°21957/2014.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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