Come ampiamente noto, l’art. 126-bis del Cds, sanziona la mancata comunicazione, a carico del proprietario del veicolo, dei dati del conducente del veicolo all’epoca della commessa violazione che prevede l’applicazione della decurtazione di punti, salvo il caso di giustificata e documentata impossibilità.
Già Cass. civ., n. 30939/2018 ha affermato che “… la nozione di “giustificato motivo” della mancata conoscenza dell’identità del conducente, da parte del proprietario del veicolo,
di cui all’articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, è forgiata dal legislatore come una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di consentire
l’adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo”.
Quindi, non si può omettere di considerare che “tra gli standard, conformi ai valori
dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale, il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l’identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione” e che “in ragione dell’esistenza di tale dovere, un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell’identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (si consideri, oltre alle ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l’ipotesi … del proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione
dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte).
La recente Cass. civ, sez. VI-2, 17/03/2022, n. 8771 ha ribadito che la clausola generale del “giustificato motivo” va, dunque, riempita di concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l’identità del conducente del veicolo, “non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo”.
In conclusione, il principio di diritto enucleato dalla citata Cass. n. 8771/2022 è che “l’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario
o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrate in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo”.
L’inosservanza dei richiamati principi lo espone, quindi, ove non dimostri di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per darvi esecuzione, alla responsabilità prevista dall’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada.