Il privato che trasporta e poi abbandona in modo incontrollato i propri rifiuti non commette il reato di trasporto abusivo sarà solo sanzionato in via amministrativa.

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Il Trasporto dei rifiuti, più volte trattato dalla Corte Suprema di Cassazione, è stato, di recente, con la sentenza 06/10/2014, 10/06/2014, n. 41352 della terza Sez. Penale, oggetto di una puntuale analisi che ha, per certi versi, una conclusione diversa rispetto alle precedenti assunte.  Secondo la sentenza[1] in commento Il soggetto privato, non titolare di una impresa e non titolare di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto, e che a tal fine lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponderà solo dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo di cui all’art. 256, comma 1, in quanto la condotta di trasporto si esaurisce nella fase meramente preparatoria e preliminare rispetto alla condotta finale e principale di abbandono, e non assume autonoma rilevanza ai fini penali”.

La Cassazione in merito al trasporto di rifiuti effettuato da soggetto “privato”, in passato aveva preso posizioni diverse, di estremo rigore, con la sentenza, sez. 3, 9 luglio-15 ottobre 2013, n. 42338, confermando il suo precedente indirizzo, dichiarò che per “la sussistenza del reato in questione non occorra che il soggetto svolga una attività di trasporto rifiuti con carattere imprenditoriale o comunque continuativo. Secondo la giurisprudenza, invero, “L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi costituisce reato del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, (art. 6, lett. d) convertito, con modifiche, in L. 30 dicembre 2008, n. 210) anche in mancanza della qualità di imprenditore ovvero di un’organizzazione imprenditoriale” (Sez. 3, 28.10.2009, n. 79 del 2010, Guglielmo, m. 245709)”.

 Secondo il vecchio orientamento per l’ipotesi di  trasporto illecito di rifiuti – non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo,questo in considerazione che la previsione legislativa che regolamenta tale istituto (art. 256 D.lgs 152/2006) statuisce, letteralmente, che è punito chiunque effettua un’attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa. Secondo quanto appena riportato quindi un soggetto, anche privato che trasportava rifiuti poteva essere sottoposto a procedimento penale – gestione illecita dei rifiuti mediante trasporto senza essere iscritto all’albo gestori ambientali – violazione degli artt. 212 e 256 del D.lgs 152/2006. In tal caso l’operatore doveva concentrare la propria attenzione non tanto sulla qualifica soggettiva di chi effettuava il trasporto ( privato o imprenditore) ma sull’origine del rifiuto ovvero se lo stesso fosse prodotto in ambito ad attività d’imprese ( anche se di fatto es. ditte abusive lavori a nero) o  derivanti da rifiuti provenienti dal contesto domestico ( propria abitazione).

la Suprema Corte di Cassazione Sez. III penale, con la sentenza  06/10/2014, 10/06/2014, n. 41352), annullando la sentenza di condanna per trasporto abusivo a carico di un soggetto privato ( esercente l’attività di meccanico diversa da quella che aveva prodotto i rifiuti), afferma il principio che il soggetto privato, non titolare di una impresa e non titolare di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto, e che a tal fine lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponderà solo dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo di cui all’art. 256, comma 1, in quanto la condotta di trasporto si esaurisce nella fase meramente preparatoria e preliminare rispetto alla condotta finale e principale di abbandono, e non assume autonoma rilevanza ai fini penali.

Giuseppe Aiello



[1] Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 06/10/2014 10/06/2014, n. 41352

 

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