Interessantissima decisione della Cass. civ. sez. U che enuncia il principio di diritto sulla nullità della notifica e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Preliminarmente Cass. civ., SS.UU., 08/04/2022, n. 11550, ribadisce quanto già statuito con la precedente Cass. civ, SS.UU., n. 2866/2021 (cfr. precedente Notifica all’estero a mezzo posta delle sanzioni amministrative. Caso della Germania) e cioè che la notifica dell’atto amministrativo in Germania deve eseguirsi mediante assistenza dell’autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 e non già attraverso l’utilizzo de mezzo postale.
Ma la decisione in commento contiene un importante correzione del principio di diritto contenuto nella citata Cass. n. 2866/2021 in tema di sanatoria. Il collegio, infatti, precisa che “la nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.,
soltanto dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell’art. 204 bis del codice della strada”.
Lo scopo cui è preordinata la notificazione delle violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è l’eventuale proposizione del ricorso al prefetto o del ricorso in sede giurisdizionale nei termini previsti, ed è dunque preordinata alla utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione. Pertanto, la nullità della notifica del verbale rimane perciò sanata soltanto dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell’interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio.
Viceversa, la realizzazione dello scopo della notificazione della violazione, che è quello della conoscenza legale del verbale di accertamento, non può dirsi provata alla luce della mera conoscenza di fatto dello stesso comunque in concreto conseguita.
In sostanza, l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell’atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento della correlata facoltà processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non potendo in tal caso operare la sanatoria, a fronte della intervenuta decadenza dell’amministrazione per l’esercizio del potere ex art. 201 del codice della strada.
Alla luce delle spiegate considerazioni, il principio di diritto enucleato dalle SS.UU. è il seguente:
“la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo – che è quello della conoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione – soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell’interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio.
Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l’opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l’invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l’amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l’esercizio del potere sanzionatorio”