Illecito amministrativo, colpa e presunzione di sussistenza; la posizione del TAR Lazio.

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Il richiedere per la responsabilità nell’illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva rivesta i caratteri della coscienza e volontarietà, e sia perlomeno colposa, pone quindi una presunzione “iuris tantum” di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato, dal che consegue che è legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di prove atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evitarlo (Cassazione Civile, Sez. V, 25 maggio 2001 n. 7143; Sez. I, 9 maggio 2003 n. 7065; Sez. Lav., 23 agosto 2003 n. 12391; Sez. II, 13 marzo 2006 n. 5426; 11 giugno 2007 n. 13610; Sez. V, sent. n. 23019 del 30-10-2009).

Il principio posto dalla citata norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve quindi essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.

Con queste parole, il T.A.R. Lazio, Roma Sez. II (sentenza del 08/01/2015, n. 151) ha annullato le sanzioni inflitte alla Genialloyd dall’I.S.V.A.SS. – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in relazione al mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla nota ISVAP del 6 aprile 2011 di richiesta di informazioni e documentazione in ordine ad un reclamo, posto che la società sanzionata ha dimostrato la mancata ricezione del fax con cui si attivava l’obbligo giuridico di riscontro.

“Alla luce degli illustrati principi giurisprudenziali, deve quindi ritenersi l’idoneità e la sufficienza del mezzo fax a fondare la conoscenza degli atti amministrativi aventi natura recettizia, in quanto forma di comunicazione valida ed efficace, ai sensi degli artt. 38 comma 1, e 43 comma 3, T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, tenuto conto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema del fax garantiscono una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, con la conseguenza che tale mezzo è idoneo a far decorrere i termini impugnatori, atteso che deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente senza che il soggetto che ha inviato il messaggio debba fornirne ulteriore prova.

Tuttavia la presunzione di conoscenza connessa a tale mezzo di comunicazione ed al corretto invio di un fax non è assoluta, dovendo ammettersi la prova contraria in ordine alla mancata ricezione del fax da parte del destinatario, con conseguente vanificazione degli effetti riconducibili a tale conoscenza mediante allegazione della prova contraria in ordine alla ricezione dello stesso, che deve essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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