Nuovo sistema contabilità e gestione ruoli: come gestire “contabilmente” le partite consegnate ad Equitalia?

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Molti Comuni, negli anni scorsi hanno contabilizzato i proventi derivanti dalle sanzioni stradali derivanti da ruolo, secondo la prassi dell‘“accertamento per incassato”, ovvero contestualmente alla riscossione ed incasso di questi. Detta prassi, prima del d.lgs. n. 118/2011 e del principio della competenza finanziaria rafforzata, costituiva una scelta considerata ammissibile, per come si possa rilevare attraverso la lettura di numerose deliberazioni dalla Corte dei conti che riteneva tale criterio valido ed ossequioso del principio di “prudenza” nella gestione finanziaria e contabile.

Com’è noto, il passaggio alla contabilità finanziaria rafforzata implica la necessità di un cambiamento di regime.

Come farlo per non incorrere in gravi alterazioni della consistenza finanziaria dell’Ente?

La soluzione è offerta dallo stesso decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 2) al punto 3 dispone che: “Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate ‘per cassa’, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento”.

Anche il decreto legislativo 10.08.2014 n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” all’Allegato A2 (punto 3.3) dispone: “Le entrate che negli esercizi precedenti a  quello  di  entrata  in vigore del presente principio applicato  sono  state  accertate  “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al  loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria  cd. potenziato, che prevede che le entrate  debbano  essere  accertate  e imputate contabilmente all’esercizio in cui è  emesso  il  ruolo  ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo  di  amministrazione,  è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in  vigore  del presente principio applicato. Anche  i  ruoli  coattivi,  relativi  a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in  vigore del presente principio, devono continuare  ad  essere  accertati  per cassa fino al loro esaurimento”… (punto 3.7.1).

Ne deriva che se mi trovo dei ruoli consegnati al Concessionario per la riscossione in esercizi precedenti e tali ruoli ho sempre contabilizzato per cassa, non posso certo accertarli per competenza, unitariamente, nel passaggio da un sistema di contabilità all’altro.

Ciò non solo è formalmente sbagliato ma pericoloso, iniquo e gravissimo, come rilevato dalla sezione regionale della Corte dei conti della Campania, con deliberazione n°259 dell’11 dicembre 2014. Difatti, se il risultato di questo “salto” si traduce nel rigonfiamento dell’entrata, la conseguenza è quella di aver sbilanciato gli equilibri finanziari, magari occultando il mancato rispetto del patto di stabilità e ben altri, tanti equilibri, su cui non mi dilungo.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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