Nulla di nuovo, nella pronuncia della Sezione Toscana della Corte dei Conti n°133 del 29 luglio 2014: “appaiono non in linea con il canone di legittimità alcune spese: 1) quattro buoni economali che riguardano il pagamento di verbali per infrazioni al codice della strada….Va dichiarata, in merito l’illegittimità del pagamento di verbali per infrazioni al codice della strada , visto che la sanzione amministrativa di violazione del codice della strada grava sull’autore dell’illecito”.
Nulla di nuovo, poiché si tratta di una recente conferma di un consolidato orientamento; orientamento che, forse non è sufficientemente conosciuto nel mondo degli Enti Locali.
Tentazione ricorrente, quella di cercare di far pagare all’Ente pubblico le colpe di una guida non improntata a canoni di sicurezza, con i mezzi intestati all’Ente, e pertanto sanzionata in via amministrativa.
Tentazione a cui non si deve cedere, perché, se ne sarà informata la Corte dei conti, alla condanna, per danno erariale, non si sfuggirà!
A rispondere sia l’autore della violazione; non è un caso, difatti, che ogni veicolo pubblico dovrebbe recare un “libro-macchina” debitamente compilato e regolarmente controllato, per poter sempre risalire, ogni volta che occorra, al responsabile della circolazione.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo