Per ora, pare che il “business” del “texas hold’em” o “poker sportivo”, con tornei dal vivo, resti ancora vietato; salvo che, a praticarlo, non si faccia attenzione a non incorrere nelle condizioni penalmente rilevanti per la configurazione del “gioco d’azzardo[1]” .
Sul punto siamo in preda ad una elevata confusione giurisprudenziale:
Il Tar Lombardia n° 01766/2014 (sentenza depositata l’8 luglio 2014)[2] non abbocca alla seducente teoria dei ricorrenti che sostenevano che il “poker sportivo”, perdesse la connotazione illecita che gli è propria, divenendo un gioco di abilità, ogni qual volta venisse praticato con le modalità indicate nell’art. 38 del D.L 4 luglio 2006, n. 223[3], anche se realizzato dal vivo. Secondo i giudici, tuttavia le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” non risultano ancora definite dall’apposito regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, previsto dal citato comma 27 dell’art. 24 della legge 2009, n. 88.
Ne discende che la mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità indicate nel menzionato art. 38, non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, in quanto manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne:
a) le modalità di svolgimento;
b) l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo;
c) le modalità che escludono i fini di lucro;
d) le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota;
e) l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
La questione, tuttavia, non è poi chiara e scontata come descritto dalla sezione IV del TAR di Milano.
La sezione di Brescia, del medesimo TAR Lombardia, è, infatti pervenuta a risultati opposti a quelli dei giudici amministrativi della città meneghina. Con sentenza n° 301/2014, “si ritiene legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi. In tali circoli, infatti, purché siano rispettate le condizioni indicate dalla giurisprudenza penale (citata nella nota 1), viene praticato un tipo di poker lecito, con un numero limitato di giocatori, ed è comunque possibile un efficace controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza (per un caso analogo v. TAR Lecce Sez. I 25 maggio 2011 n. 968). Come per ogni attività lecita, è poi necessario che sia garantito il rispetto delle disposizioni tributarie (secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti); nello specifico, l’assenza di elementi penalmente rilevanti nell’episodio oggetto dell’ispezione della Polizia Locale è stata riconosciuta dal Tribunale del Riesame. Come è caduto in sede penale il decreto di sequestro, deve quindi cadere in sede amministrativa il decreto della Questura che ordina la sospensione dell’attività dell’associazione ricorrente”
Pino Napolitano
P.A.sSiamo
[1] La giurisprudenza penale (v. Cass. pen. Sez. III 20 giugno 2013 n. 32835; Cass. pen. Sez. III 24 maggio 2012 n. 28412; Cass. pen. Sez. III 12 ottobre 2011 n. 43679) esclude i tornei di poker sportivo dalla fattispecie del gioco d’azzardo (e quindi dalle previsioni degli art. 718-720 cp) quando la posta in gioco sia costituita dalla sola quota d’iscrizione, ossia quando la perdita consista in una predeterminata quantità di fiches (chips) al cui esaurimento il giocatore è automaticamente eliminato senza possibilità di rientro (freezeout).
[2] (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593; TAR Veneto Venezia, Sez. III, 16 novembre 2010 n. 6051; TAR Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1693, nonché sullo specifico argomento parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 3237).
[3] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248. La norma dispone che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006 “i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori. L’aliquota d’imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità”.