Sulle pagine di un quotidiano toscano, a fine 2011, comparve una notizia: un dipendente pubblico andava a processo perché, in giorno e fasce orarie in cui risultava in servizio, si era assentato ingiustificatamente dal servizio, per andare a svolgere attività di istruttore di tennis. La vicenda esitò in condanna, nel contesto di un giudizio abbreviato, in cui il dipendente in parola si accollò una piccola pena. A ciò conseguiva, tuttavia la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ed il procedimento volto a chiedere al dipendente la restituzione dei compensi percepiti in violazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
Sulla scia di questa azione punitiva esercitata già a livelli multipli, si inseriva anche la Corte dei Conti, la cui Procura regionale Toscana, metteva in pista la classica azione di responsabilità per danno erariale e per danno all’immagine dell’Amministrazione, aggiungendo ad essa, una particolarità che rende, la pronuncia n°139/2014, del tutto originale: deve si agire, anche contro il dirigente del predetto dipendente assenteista, poiché è difettata quella doverosa azione di controllo che fa capo a chi esercita ruoli apicali.
Veniva così convenuto, innanzi al Collegio erariale, il predetto dirigente che, a detta dei giudici: “non ha impedito, omettendo i dovuti controlli interni, il comportamento delittuoso del” dipendente assenteista. Pare che a rilevare sulla colpa omissiva del dirigente sia stato anche l’abbigliamento del dipendente in parola poiché “considerando sia le modalità, quantomeno non consuete per un dress code da ufficio (anche non essendo formalistici) del sig.”omissis” che si presentava ripetutamente in tenuta da tennis, sia in considerazione della logistica dell’ufficio di ambedue i convenuti (che lavoravano nello stesso edificio), sia ritenuta la frequenza dei comportamenti del sig. ”omissis”, difformi dalla legittimità penale, amministrativa e dalla liceità erariale, non può non ritenersi concorrente responsabile il dirigente dello stesso”.
Mano pensante su chi non eserciti con severità il controllo sulle presenze in ufficio: assenza di diligenza, rilevante superficialità e trascuratezza: (in termini Sez. III Centr. 12 maggio 2014 n. 288), ed il grado di esigibilità della condotta canonizzata dalla normativa nella concreta gestione integra, nella specie, l’elemento soggettivo minimo (colpa grave) previsto dalla struttura della responsabilità amministrativa.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo