EDITORIALE- Autovelox: il prefetto, del suo decreto fa quel che vuole e, mi raccomando, zitti tutti!!!! (Consiglio di Stato Sez. III – sentenza 26 agosto 2014 n. 4321)

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La sentenza del Consiglio di Stato n°4321/2014, conferma un principio giuridico serenamente apprezzabile: il decreto prefettizio[1] finalizzato a consentire, sulle strade di tipo C, l’accertamento delle sanzioni stradali per violazioni ai limiti di velocità, senza obbligo di contestazione immediata, rientra tra i provvedimenti amministrativi connotati da estesa discrezionalità, quindi possono essere annullati solo in caso errori gravi e manifesti.

Fin qui, nulla quaestio, secondo il mio modesto parere.

Leggendo, tuttavia il “fatto” scorgiamo che, alla base delle riconsiderazioni della scelta prefettizia non pesa, realmente, la vincente questione della incidentalità, ma la mole di ricorsi che, nella sostanza, la prefettura si “scoccia” di gestire e sopportare.

Quindi: principio di diritto giusto; applicazione concreta fuorviante rispetto al senso della norma attributiva del potere prefettizio in esame.

In concreto:

La controversia traeva origine dalla installazione di un rilevatore automatico di velocità senza la presenza di operatori su un tratto extraurbano di una strada statale molisana di tipo C. Questo tratto di strada veniva, in un primo momento, “battezzato” da decreto prefettizio e, per l’effetto, la Polizia Municipale di un piccolo Comune installava un misuratore, mandandolo “a tutta randa”. “Ciò, pare, diede luogo ad un certo contenzioso, in quanto i destinatari delle sanzioni proposero numerosi ricorsi giurisdizionali ed amministrativi…. Il contenzioso diede motivo al Prefetto di Isernia di riaprire l’istruttoria”. I nuovi pareri condussero il Prefetto alla espunzione, dall’elenco il tratto di strada tanto pericolose da meritare il “velox”. Contro questo nuovo assetto dell’interesse pubblico giubilato dalla prefettura di Isernia, insorse il Comune, per motivi facilmente immaginabili e non necessariamente tutti nobili.

Il Tribunale Amministrativo Molisano (sentenza n. 307/2013 pubblicata il 15 maggio 2013), giudicando sul piano del diritto ad una giustizia amministrativa sostanziale e schietta, rimise il Comune ricorrente nel suo diritto di accertare violazioni con quello strumento.

Tuttavia, a detta del Consiglio di Stato il giudice di prime cure (travalicando il suo compito) ha sostituito un proprio apprezzamento discrezionale a quello delle autorità amministrative competenti (il Prefetto, e per quanto di ragione l’A.N.A.S. e gli altri organismi intervenuti a titolo consultivo), in una situazione nella quale le valutazioni di queste ultime non apparivano errate ictu oculi.

Quindi, il prefetto del decreto fa ciò che gli pare, a meno che non scriva la verità, ovverosia che fa “uggia” gestire troppi ricorsi, per conto di un Comune solo che si arricchisce…… (rectius.: rimpingua il bilancio, sicuramente misero).

 

 Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

Si ringrazia Simone Chiarelli di OmniaVis per aver segnalato, anche sulla nostra pagina linkedin, la sentenza in epigrafe.

Si ringrazia Roberto Mangosi, autore della bellissima vignetta.



[1] Art. 4 del decreto legge n.121/2002, come modificato dalla legge di conversione n. 168/2002 e ulteriormente modificato dal decreto legge n. 151/2003.

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