Legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza il pc dell’ufficio per fini personali

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 la corte  ha ritenuto che le condotte addebitate al lavoratore integrano gli estremi delle violazioni alle norme disciplinari sopra dette; infatti, l’uso di un programma di file-sharing, l’uso della posta elettronica (quale che sia l’account utilizzato) per scopi personali, il download di foto e filmati pornografici, sono tutte attività che presuppongono l’uso della rete Internet, vietato dalle disposizioni disciplinari; per altro verso, rientra nella previsione contrattuale l’attività  addebitata al lavoratore e consistente nella copiatura di dati aziendali senza autorizzazione e nella loro conservazione sul suo computer, restando inidonea a legittimare la condotta la possibilità  riconosciuta al dipendente di accesso ai detti dati e di loro visione, essendo tale attività  per la quale comunque occorreva pacificamente apposita autorizzazione del datore, nella specie non data- diversa rispetto a quella, più incisiva, posta in essere, di copiatura e salvataggio dei dati.

Cassazione, sez. lavoro con sentenza n. 17859 dell’11 agosto 2014

 

P.A.sSiamo

Giuseppe Capuano

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