Assunzioni in polizia municipale: “blocco totale”! Priorità: riassorbire il personale di Polizia Provinciale.

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omino che cercaCon decorrenza dal 20 giugno 2015, è in vigore (in mezzo a tante altre importanti disposizioni di Legge) il comma 3 dell’art. 5 del D.L. n°78/2015, a mente del quale: ” Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e’ fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita’ delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”.

Si tratta della parola “fine” che il Governo ha posto in ordine alla dubbia capacità manifestata dai diversi livelli di governo coinvolti dalla Legge “Del Rio” in ordine alla ricollocazione del personale di polizia provinciale.

Fulmine estivo che ha folgorato anche (forse involontariamente) quei comuni che dovevano assumere stagionali per far fronte alle esigenze turistiche che si moltiplicano con l’avanzare dell’estate.

I commi 1 e 2 del menzionato articolo 5 spiegano l’arcano:

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita’ e procedure definite nel decreto di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilita’ interno nell’esercizio di riferimento e la sostenibilita’ di bilancio. Si applica quanto previsto dall’art. 4 comma 1″.

Il tenore della norma sembra -addirittura- idoneo a stroncare le procedure in corso di esplicazione che non abbiano dato luogo ancora alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.L., ma è lecito pensare che arriverà qualche ammorbidimento interpretativo sul punto.

Prima di fasciarsi la testa, ad ogni buon conto, si consideri che da oggi si apre il percorso estivo di conversione in Legge di detto D.L. e che in tale sede possono realizzarsi adattamenti di vario genere. Nelle more, le Regioni possono “rimboccarsi le maniche”, possono approvarsi regolamenti, e fare scelte di governo serie, per rispettare sia chi lavora in polizia provinciale, sia chi lavora in polizia municipale.

Una sola cosa pare sia certa: cominciamo ad abbandonare la dizione polizia locale…. si torna al 1986, alla cara polizia municipale…. e speriamo di non retrocedere ancora (idealmente) a vigili urbani.

Pino Napolitano

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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