L’istituto dello “scavalco condiviso” è disciplinato dall’ordinamento generale del pubblico impiego che riconosce ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs.n.165/2001).
Per gli enti locali, ai sensi dell’art. 1 comma 124 della L. 145/2018, è consentito utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali -che costituiscono il tempo di lavoro d’obbligo -mediante convenzione volta a definire, tra l’altro, la ripartizione degli oneri finanziari (c.d. scavalco condiviso o co-utilizzo).
Lo scavalco condiviso è ora disciplinato dall’art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022.
Lo “scavalco d’eccedenza” è regolato dall’art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 che stabilisce: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
Il limite demografico dei 5000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. 44/2023, art. 3 c. 6 bis, convertito in L.74/2023) e successivamente ai comuni con popolazione sino a 25. 000 abitanti (D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023).
In ordine alla possibilità di utilizzare congiuntamente la due formule dello scavalco condiviso e dello scavalco di eccedenza, il Sindaco del Comune di Alberobello ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003 n. 131, alla Corte dei Conti Sezione di Controllo della Puglia.
La Corte , con la deliberazione n. 149/2023, ha affermato che la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d’eccedenza”.
L’operazione è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all’istituto del c.d. scavalco condiviso.. anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 ( ora art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022) e previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza, il Comune può assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d’obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n. 66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall’art. 1 commi 557 o 562 della L. n. 296/2006 e dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010”.
Nello scavalco c.d. condiviso il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza; nello scavalco c.d. d’eccedenza il lavoratore, pur restando legato al rapporto d’impiego (a tempo pieno) con l’ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell’autorizzazione data dall’amministrazione di provenienza (cfr. Sezione controllo Molise 105/2016/PAR). Nello scavalco di eccedenza non vi è un unico rapporto di lavoro ripartito tra due enti. Né si può pensare, come già chiarito in precedenza dalla Corte (Deliberazione Sezione controllo Puglia n. 80/2022), ad un unico rapporto di lavoro nell’ente di provenienza che si espanderebbe fino ad altre 12 ore nell’ente di destinazione. Non si può, d’altronde, trascurare il fatto che il legislatore non abbia utilizzato nessuna qualificazione per definire tale tipologia di impiego (distacco, assegnazione temporanea, comando, etc.). Infatti, nessuna di queste si attaglia ad un “unicum” che trova giustificazione nella esigenza di permettere, agli enti , di assicurare i servizi e svolgerei propri compiti istituzionali, in un particolare momento storico in cui l’assunzione di personale è sottoposta a vincoli stringenti.
Per la Corte , a differenza dello scavalco condiviso, si può attivare quello di eccedenza senza ricorrere ad alcuna convenzione tra enti.