Aiuti in agricoltura, sanzioni e recuperi… quant’è difficile tenere insieme “precisione e velocità”.

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Lunga, articolata, complessa …. a tratti discutibile, ma sicuramente interessante è la sentenza del Tribunale Ordinario di Taranto, sezione I, depositata lo scorso 22 gennaio 2015.

La stessa materia trattata, resta peraltro molto complessa: La L. 23 dicembre 1986, n. 898 in tema di indebita percezione di aiuti comunitari, in combinato disposto con la norma cardine del sistema sanzionatorio amministrativo (L.689/1981).

Questo giudice monocratico onorario, si trova a doversi districare su temi molto diversificati tra loro, dovendo miscelare in sentenza argomenti del tutto variegati.

 

LA COMPETENZA

Ad esempio, nel rispondere ad una eccezione di incompetenza ad irrogare la sanzione da parte del Presidente della giunta Regionale della Puglia, il giudice deve ricostruire il sistema normativo: “Osserva il Consiglio di Stato( sez. II 21.06.2012 n. 2991) che l’esercizio dell’attività legislativa serve a delimitare l’attribuzione degli ambiti di competenza funzionale ai vari livelli di governo territoriale, competenza che tendenzialmente nella materia dell’agricoltura viene devoluta alle Regioni e che tra detti ambiti va rintracciata la stessa funzione sanzionatoria e la sua titolarità, visto che l’estrinsecazione del potere sanzionatorio è di regola strettamente legato alla titolarità dei compiti attribuiti.…L’unica fonte normativa riguardante le fattispecie violatone per l’indebita percezione di aiuti comunitari e le conseguenti sanzioni è la L. n. 898 del 1986 e che la regolamentazione CE non individua la competenza sanzionatoria in materia di indebita percezione, competenza che invero la stessa L. n. 898 del 1986 stabilisce in via di massima, individuandone la titolarità con riguardo alla competenza della specifica materia. A completamento del quadro normativo nazionale, il D.Lgs. n. 165 del 1999, istitutivo della AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha disegnato una complessa architettura distribuendo le competenze tra organismi pagatori regionali e organismo centrale pagatore, dovendosi ritenere in conclusione che laddove siano stati istituiti gli organismi regionali pagatori e di conseguenza siano state ad essi trasferite le competenze in materia, il potere sanzionatorio debba essere esercitato dal Presidente della Regione, mentre laddove permanga la competenza dell’AGEA, debba essere l’ispettorato del ministero a provvedere all’emanazione dei provvedimenti ingiuntivi conseguenti alle accertate violazioni in materia. Ritenuto, pertanto, in via generale che la materia sia di competenza regionale e che nella fattispecie… pur mancando una formale istituzione di un organismo pagatore, non si sia comunque fatto ricorso al tal fine all’organismo centrale, avendo provveduto all’erogazione dei contributi la Regione Puglia … ne consegue che il potere sanzionatorio relativo ad eventuali illeciti rilevati spetti all’ente regionale erogatore del contributo”.

 LA NATURA DELL’ATTO OPPOSTO

La Regione Puglia, nell’esercitare la sua funzione di ente “recuperatore” e di ente “sanzionatore” (viene ingiunto il pagamento di una sómma di Euro 63.709,29 di cui Euro 29.283,11 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria) adotta una sola ingiunzione; ciò in coerenza con “la costante interpretazione giurisprudenziale,(che) consente all’ente procedente l’emissione congiunta dell’ingiunzione di pagamento sia relativamente alla somma dovuta quale sanzione amministrativa, sia per la restituzione dell’indebito, con conseguente unificazione dell’eventuale procedimento di opposizione ad entrambi i titoli”. Tale regime di concentrazione processuale appare ragionevole, in considerazione dell’esigenza di contestualità dell’accertamento del dovuto. “Resta, peraltro, escluso che all’ordinanza – ingiunzione possa farsi capo per la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari, restando la facoltà dell’amministrazione tanto di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di instare separatamente ed in via autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione, ma in tal caso potendo ricorrere ai soli, ordinari, strumenti di recupero (cfr. Cass. sez. 19.06.2010 n. 13888; n. 7448/97).Sotto tale profilo, è stata ravvisata da più parti l’opportunità dell’emissione congiunta dell’ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa, pur avendo detti provvedimenti diversi presupposti, rilevandosi che, in caso di giudizi di opposizione ai provvedimenti emessi separatamente dalla stessa o da due diverse amministrazioni, si incorrerebbe in possibili contrasti di giudicati, con le inevitabili difficoltà di coordinamento, anche in considerazione del fatto che la sanzione è comminata in ragione dell’importo indebitamente percepito”. A questo punto, quanto al rito, la materia viene attratta al “rito ordinario  di cognizione”, ma quanto all’onere probatorio si dovrà distinguere, nel corso del processo ciò che sarà rilevante come indebita percezione da ciò che rileva come sanzione, in relazione alla diversa tematica probatoria che accompagna tali distinti ambiti. “In ordine alla fondatezza della pretesa restituzione delle somme a titolo di aiuti indebitamente percepiti deve farsi necessariamente ricorso alle norme di diritto comune, anche in ragione della riconosciuta natura di diritto soggettivo. Pertanto, essendo la fattispecie riconducibile all’art. 2033 c.c., all’amministrazione procedente compete provare l’inesistenza della causa debendi – quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo – o per effetto di carenza dei presupposti prescritti ai fini dell’erogazione del beneficio, o per effetto della sopravvenuta inadempienza agli obblighi imposti dagli atti della procedura di sovvenzione.Ai fini della sussistenza dell’illecito cui è collegata la sanzione, comminata con il medesimo provvedimento ingiuntivo, da parte dell’amministrazione opposta è sufficiente dimostrare che gli aiuti comunitari siano stati conseguiti per effetto dell’esposizione di dati e notizie falsi, posto che la violazione amministrativa prevista dagli artt. 2 e 3 L. n. 898 del 1986 è sanzionata anche a titolo di colpa, in ossequio al principio generale di cui all’art. 3 L. n. 689 del 1981, secondo cui la colpa è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo dell’illecito, che si presume a carico di colui che ha commesso il fatto vietato, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale di contro grava l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. n. 7573/2007; n. 4927/1998)”.

 LA RIGOROSA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO.

Il complesso onere probatorio ci  pone innanzi ad un dilemma che porta ad “elementarizzare” la trattazione di una materia così complessa: l’intensità delle prove raccolte in sede di accertamento della violazione e la coerenza delle stesse da eleggere a base di un valido accertamento, capace di resistere alla “prova del giudizio”. Senza entrare nei dettagli, il giudice afferma che, nel caso di specie “l’apparato probatorio dell’ente ingiungente è carente della prova certa ed inconfutabile circa l’inadempimento della ditta beneficiaria agli obblighi imposti con il provvedimento di ammissione al contributo” … “Quanto ai rilievi effettuati dagli agenti operanti e fatti propri dall’amministrazione convenuta, sebbene gli stessi possano ingenerare dubbi sul rispetto delle tempistiche imposte, non hanno tuttavia trovato concreto riscontro nelle restanti prove offerte”… ”Ne consegue che, non avendo l’amministrazione resistente fornito neppure la prova dell’illecito contestato, ovvero la colpevole esposizione di notizie e/o dati falsi ai fini dell’ottenimento del beneficio, l’ingiunzione di pagamento deve essere revocata, in assenza dei presupposti giustificativi della sanzione amministrativa contestualmente irrogata”.

 

Alla sentenza epigrafata si può muovere una latente critica di “rigorismo” nei confronti dell’attività di accertamento; tuttavia è pur giusto, prima di spiccare una salata sanzione, mettere bene in fila ogni atto del caso.

Da qui la conseguente banale considerazione: irrogare sanzioni amministrative non è cosa banale.

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

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