L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali quale titolo abilitativo all’attività di gestione di rifiuti
L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nella formulazione vigente dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006, costituisce il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e no), di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono esonerati dall’obbligo, le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236 del citato decreto, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti. Dettagliatamente, si tratta dei seguenti soggetti:
- i produttori che organizzano autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- i consorzi;
- il consorzio nazionale imballaggi;
- il consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- il consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
- il consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- il consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo, per effetto dell’articolo 212, comma 19 bis, del d.lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti, effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dell’impresa dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del criterio organizzato di raccolta.
Per le aziende speciali, i Consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al d.lgs. n. 267/2000, l’iscrizione all’Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del consorzio di Comuni alla Sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi Comuni.
I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi, in quantità non eccedente i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alla procedura ordinaria di iscrizione (potranno quindi seguire le procedure cd. semplificate), a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
In pratica, detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita Sezione dell’Albo, in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
L’autorizzazione al trasporto ha natura personale, fondandosi sulla idoneità del soggetto richiedente e sulla sua iscrizione al relativo Albo, cosicché l’attività autorizzata non è delegabile a terzi privi di autorizzazione.
Alla luce del sopra enunciato principio di diritto, l’esercizio dell’attività di trasporto implica in ogni caso, per chi la effettua, la sua iscrizione all’Albo, soggetta alla preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività.
L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde
Secondo la Corte di Cassazione, Sez. III, 1° febbraio 2023, n. 4221, «gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto – e che quindi rientrano nella deroga di cui all’articolo 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006 – sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti.
In assenza di alcun elemento dal quale desumere che gli sfalci e le potature trasportati dal ricorrente fossero destinati a essere utilizzati in una delle attività elencate all’articolo 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006, il Tribunale ha logicamente ritenuto di attribuire ai materiali rinvenuti la qualifica di rifiuti e ha, conseguentemente, ritenuto sussistente il fumus con riferimento al reato di trasporto illecito di cui all’articolo 256 d.lgs. 152/2006».
La controversia, approdata all’esamedella Corte di Cassazione, muove da un decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con il quale, in relazione al reato di cui all’articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, era stato disposto il sequestro di un autocarro.
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l’attività d’indagine svolta dalla polizia giudiziaria, evidenziando come la Polizia Municipale di Messina avesse eseguito un sopralluogo, nel corso del quale era stata segnalata la presenza di un autocarro sul quale venivano caricati sfalci e potature provenienti da giardini di alcune villette private.
Era stato notato dalla polizia giudiziaria tale autocarro e due persone intente a svolgere attività di potatura e a caricarne i residui all’interno dell’autocarro, insieme all’attrezzatura utilizzata per i lavori di giardinaggio. Quindi, era stata accertata la presenza all’interno del veicolo di una notevole quantità di sfalci e potature, di un sacco nero contenente la stessa tipologia di rifiuto e l’attrezzatura da lavoro.
Il ricorrente aveva confermato l’effettuazione di lavori di potatura, pur non essendo munito di alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non risultando il proprietario del mezzo iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con propria ordinanza, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame e ritenendo, quindi, sussistente il fumus commissi delicti, emergendo dagli atti lo svolgimento da parte del ricorrente di un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, consistenti in sfalci e potature, realizzata in assenza delle prescritte autorizzazioni.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto non applicabile al caso in esame la disciplina di cui all’articolo 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006, secondo cui non sono da considerare rifiuti, tra gli altri, gli sfalci e le potature prodotti nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa.
Non sarebbe, infatti, emerso che gli sfalci e le potature residuati dai lavori di giardinaggio fossero destinati a essere riutilizzati in una delle attività indicate dalla disposizione, attività allo svolgimento delle quali peraltro lo stesso ricorrente non era neppure autorizzato, non svolgendo lo stesso alcuna attività artigianale o d’impresa.
Poiché gli sfalci e le potature rinvenuti all’interno dell’autocarro oggetto di sequestro sono stati ritenuti rifiuti, il loro trasporto per conto di terzi è stato considerato illecito, per omessa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La Corte di Cassazione, Sez. III, 1° febbraio 2023, n. 4221, ha rigettato, pertanto, il ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza delle censure concernenti il provvedimento di convalida del sequestro eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria e di quelle concernenti la qualificabilità come rifiuti degli sfalci e delle potature, ritendo,di contro,che si fosse correttamente configurato, nel caso di specie, il reato di cui all’articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, per cui:
«Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:
- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».



