Domanda: Comandante, scusatemi, approfitto per chiedere un chiarimento. Ad un esercizio di vicinato per vendita di generi alimentari ho contestato la violazione dell’art. 110 tulps, lettera f bis, avendo trovato una carambola nel locale. Se il titolare non la rimuove posso sottoporla a sequestro? Grazie
- V. A. Uff.le P. M. di S. G. C.
Risposta_
Si premette che l’installazione di apparecchi da gioco in luoghi pubblici o aperti al pubblico, circoli o associazioni è soggetta a licenza ex art. 110 tulps. Il comma 9, lettera f-bis, dello stesso art. 110 stabilisce che coloro che installano apparecchi da gioco o ne consentono l’uso nei predetti luoghi sprovvisti delle prescritte autorizzazioni sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 15.000 per ciascuno apparecchio.
Ai sensi del comma 9- bis per gli apparecchi sprovvisti dei titoli autorizzativi, ovvero non rispondenti alle prescrizioni stabilite nei commi 6 e 7 del predetto art. 110, si procede alla sequestro degli stessi, finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 20 della legge 689/81, n. 689.
Tanto premesso, passiamo al caso posto.
Per la installazione dell’apparecchio da gioco nell’esercizio di vicinato senza alcun titolo autorizzativo, oltre ad elevare il relativo verbale con sanzione amministrativa pecuniaria, come segnalato nel quesito, si deve procedere al sequestro dello stesso per impedire che l’esercizio del gioco abusivo possa essere continuato ed affidarlo in giudiziale custodia al titolare dell’esercizio commerciale, per la successiva confisca da parte del dirigente del Tulps.
Gli agenti accertatori dovranno, quindi, procedere a redigere il prescritto verbale di violazione con l’adozione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè il verbale di sequestro dell’apparecchio con affido in giudiziale custodia allo stesso titolare dell’esercizio.
Copia dei verbali sarà, quindi, inoltrata al predetto dirigente che provvederà a emettere provvedimento di confisca dell’apparecchio da gioco.




Mi sorge un dubbio. Il sequestro effettuato in caso di non ottemperanza alla sospensione dell’attività mi sembra più un rimedio atipico adottato dagli operanti per non fare proseguire gli effetti dell’illecito. Il sequestro ex art. art. 13 L. 689/81 potrebbe eseguirsi sulle cose che servirono o furono usate per commettere la violazione che potrebbero essere sottoposte a confisca facoltativa ex art 20 c. 3, tenendo sempre conto però del principio di specialità riguardo l’adozione di altri provvedimenti inibitori dell’attività abusivamente svolta.