Per i mezzi pubblicitari, ci vuole l’autorizzazione espressa.

0
26

Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 29/04/2019, n. 2727, ci ricorda che in materia di circolazione stradale è soggetta alla preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.

Il promemoria potrebbe apparire banale, tuttavia non lo è, in relazione alla circostanza che si è arrivati al massimo consesso di Giustizia Amministrativa. In pratica, chi colloca impianti pubblicitari “semi –abusivamente”, si preoccupa di pagare l’imposta e di agitare il vessillo del silenzio assenso o della SCIA. Queste azioni non convincono i giudici che, con costanza, hanno ripetuto locuzioni di questo genere: “la stessa formazione del silenzio assenso deve ritenersi pregiudizialmente preclusa in subiecta materia (cfr. Cass., sez. VI, 9 gennaio 2018, n. 285 cit. e numerosi precedenti conformi): ciò che è dato desumere dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), a mente del quale ultimo “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme”. A fronte di ciò è evidente che alcun rilievo può essere conferito all’ipotetico pagamento dell’imposta sulla pubblicità, che non dimostra di per sé, neppure in via implicita, l’esistenza di un valido titolo autorizzativo a necessaria consistenza provvedimentale; e ciò neppure nel caso in cui sia la stessa Amministrazione comunale a richiedere la corresponsione della relativa somma. Peraltro, atteso che la semplice esposizione del messaggio promozionale (sia esso autorizzato o meno) costituisce di per sé presupposto dell’imposta (cfr. Cass. 22 febbraio 2002, n. 2555, che argomenta dal vantaggio di fatto conseguito dal privato, ancorché sine titulo), il pagamento di quest’ultima (operante, con ciò, anche in caso di abusività dell’impianto) non è comunque (id est: a prescindere dagli assorbenti rilievi che precedono) idoneo a comprovare alcunché in ordine alla legittimità dell’impianto”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui