quesito: scuolabus

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Domanda: Vi vorrei sottoporvi il seguente quesito:

Si tratta di uno scuolabus categoria M3 immatricolato nel 1990 – seconda immatricolazione del 2015- uso terzi da N.C.C, carrozzeria SCUOLABUS MEDIE, 40 posti a sedere per alunni scuole medie 38+2 accompagnatori, senza sistema ritenuta. Sulla carta di circolazione c’è scritto scuolabus medie e non alunni scuola dell’obbligo come mi pare sia indicato nella circolare ministeriale n. 23 del 1997 quando trasportano alunni sia elementari che medie. Lo scuolabus sta ora circolando con 40 alunni a bordo. Chiedo se il suddetto scuolabus 1) può trasportare alunni scuola medie ed elementare; 2) posto che per le elementari e le medie non sono obbligatori gli accompagnatori, lo scuolabus può trasportare complessivamente 38 o 40 alunni? Vi ringrazio anticipatamente per la professionalità e competenza che mettete al nostro servizio

Risposta:

Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del Decreto Ministeriale  31 gennaio 1997, i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell’obbligo anche dai bambini della scuola materna.

Tuttavia, essendo in quest’ultimo caso previsto l’obbligo della presenza di almeno un accompagnatore, lo stesso deve trovare posto, quando trattasi di scuolabus e miniscuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto. Non sono indicate altre prescrizioni, nè la Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 11/3/1997 n. 23 prot.1028 CA/58/B fornisce indicazioni in merito e, anzi, precisa che :

  • Sugli scuolabus e mini-scuolabus già autorizzati al trasporto degli studenti della scuola media possono prendere posto sia gli alunni della scuola elementare sia bambini della scuola materna.
    Quanto precede indipendentemente dal fatto che le relative carte di circolazione contengano la dicitura “adibito al trasporto degli studenti della scuola dell’obbligo”, ovvero “adibito al trasporto degli studenti delle scuole medie”, ed ancora contenga la limitazione del trasporto di studenti di età non superiore ai 14 anni.
  • Sugli scuolabus e mini-scuolabus già immatricolati per il trasporto degli alunni della scuola elementare, potranno avere accesso non solo i bambini della scuola materna, ma anche gli studenti della scuola media purché, in quest’ultimo caso, i predetti veicoli siano attrezzati con sedili e spazi interni conformemente a quanto previsto dalla Tabella CUNA NC 581-20, per gli scuolabus ed i mini-scuolabus da adibire per il trasporto degli studenti delle scuole medie, riducendo, eventualmente, il numero dei posti disponibili.

Come già evidenziato, il trasporto dei bambini della scuola materna, imponendo l’obbligo della presenza di un accompagnatore, determina la necessità che nello scuolabus o nel mini-scuolabus sia allestito apposito sedile per l’accompagnatore medesimo, che dovrà rispondere alle prescrizioni tecniche di cui alla citata Tabella CUNA NC 581-20.

Tutte le carte di circolazione relative agli scuolabus e mini-scuolabus di futura immatricolazione, nonché quelle relative agli scuolabus e mini-scuolabus già immatricolati, potranno pertanto riportare unicamente una delle tre alternative diciture:

  1. a) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo;
    b) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola elementare e della scuola materna;
    c) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e dei bambini della scuola materna.

Per gli scuolabus e mini-scuolabus già circolanti, l’aggiornamento delle carte di circolazione, nei termini sopra indicati, avverrà in occasione della operazione di revisione annuale, fermo restando la possibilità di richiedere in ogni momento l’aggiornamento tecnico dei veicoli come nel caso di allestimento del posto per l’accompagnatore (per il trasporto dei bambini della scuola materna), ovvero di adeguamento dei sedili e degli spazi interni (per il trasporto di alunni della scuola media su scuolabus o mini-scuolabus già immatricolati esclusivamente per il trasporto di alunni della scuola elementare o per il trasporto di alunni della scuola elementare e materna).

Per quanto  sopra in merito al punto 1) del quesito si fa presente che:

  • lo scuolabus, può trasportare alunni delle scuole medie ed elementari, che sono scuole dell’obbligo come previsto dall’ art. 109 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico in materia di istruzione.

In merito al punto n.2) del quesito  si fa presente che:

  • Sulla carta di circolazione del veicolo al codice S.1 è indicato il numero massimo di posti a sedere compreso quello del conducente del veicolo e degli accompagnatori. Per quest’ultimi, se in sede di immatricolazione è stato attribuito allo scuolabus  uno specifico numero di posti appositamente destinati agli accompagnatori, e la circostanza è  evidenziata nella carta di circolazione, tali posti possono essere occupati solo dagli stessi.

Per tanto considerato che sullo scuolabus in argomento non occorre la presenza degli accompagnatori, in quanto veicolo adibito al trasporto degli alunni delle scuole medie ed elementari, si ritiene che lo scuolabus debba trasportare n. 38 alunni, e l’eventuale utilizzo dei sedili degli accompagnatori da parte di persone non riconducibili a tale figura (come, appunto, nel caso degli alunni) configuri la violazione del 7° comma dell’articolo 169 del Codice della Strada.

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