Autovelox: omologazione non vuol dire approvazione

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Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza dell’11 febbraio 2019 ha chiarito che le procedure di omologazione e di approvazione degli apparecchi utilizzati per accertare il rispetto dei limiti di velocità devono essere tenute ben distinte.

IL CASO

Un automobilista propone ricorso davanti al Giudice di Pace di Milano avverso alcuni verbali di violazione per il superamento dei limiti di velocità lamentando, con deposito della documentazione che l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento delle violazioni, non risultava aver ottenuto l’omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ma solo un’approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture mediante determine dirigenziali. Si costituisce il Comune di Milano, depositando due determine dirigenziali del Ministero dei Trasporti, che confermavano l’avvenuta approvazione dell’apparecchiatura utilizzata, in luogo dell’omologazione, affermando che i due termini vengono utilizzati dal codice della strada quale sinonimi, ribadendo la correttezza e la legittimità dell’accertamento.

LA DECISIONE

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso ritenendo che la chiave di lettura è da ricercare nell’art. 192 del Regolamento del codice della strada. La necessità di questa specificazione nasce dal fatto che i termini omologazione e approvazione sono spesso utilizzati in maniera promiscua. Per il giudice, però, tale sovrapposizione è solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi. Segnatamente, come disciplinato dal secondo comma della disposizione richiamata, l’omologazione va fatta per verificare la rispondenza e l’efficacia di un determinato apparecchio alla prescrizioni stabilite nel predetto regolamento.

Invece il successivo comma si occupa dell’approvazione, specificando che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. In conclusione il Giudice di prime cure ha evidenziato che il Legislatore ha previsto due diverse procedure, a diverse condizioni e con un ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni. Ha riferito l’omologazione alle apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, come gli autovelox, per le quali non è sufficiente l’approvazione mentre le apparecchiature che non hanno le caratteristiche richieste dal regolamento di attuazione del codice della strada per l’omologazione possono essere solo approvate, ma non vanno bene per la misurazione della velocità, bensì per altre infrazioni

scarica la sentenza Il Giudice di Pace di Milano sentenza dell’11 febbraio 2019

 

 

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