PRELEVARE SABBIA, CONCHIGLIE PER SOUVENIR – PARCARE IL VEICOLO SU SPAZI DEMANIALI PUO’ COSTARE CARO –

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E’ tempo di mare, sole, spiagge, divertimenti e vacanze.

A chi non è mai capitato durante le vacanze al mare oppure prima che finisca la vacanza di portare via qualche ricordo del luogo, cioè mettere la sabbia nelle bottiglie, conchiglie, ciottoli di colori vari e particolari.

Ebbene sappiate che se venite sorpresi, oltre a farvi lasciare quello che avete preso, avrete anche una sanzione amministrativa abbastanza salata ai sensi dell’art.1162 del codice della navigazione approvato con RD 30.3.1942 nr.327 aggiornato con legge 29.11.2007 nr.222, ma vediamo insieme cosa dice la normativa.

L’art.1162 – Estrazione abusiva di arena o altri materiali – del codice della navigazione di cui sopra dice:

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’art.51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00.

Quindi, come abbiamo visto, prelevare abusivamente il materiale di cui sopra di proprietà del demanio, oltre ad avere una pesante sanzione amministrativa è anche un danno all’ecosistema marino, poiché devasta i litorali.

Si precisa che per demanio marittimo cioè dello Stato, l’art.28 del codice della navigazione, si intende:

  • lidi;
  • spiagge;
  • porti;
  • rade;
  • lagune;
  • foci di fiumi che sboccano in mare;
  • bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare;
  • canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Attenzione anche a parcare i veicoli su spazi del demanio marittimo, si rischia  una sanzione ai sensi dell’art.1161 del codice della navigazione approvato con RD 30.3.1942 nr.327 aggiornato con legge 29.11.2007 nr.222 da euro 103,00 a euro 619, in tal caso si può procedere all’immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’art.54.

E’ ovvio che esistono anche i regolamenti delle autorità del posto che disciplinano i parcheggi selvaggi di cui sopra.

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