L’ARAN irrigidisce la sua posizione in merito ai permessi retribuiti per lutto, matrimonio, partecipazione a concorsi o esami.

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Con il parere del Luglio 2013, insolitamente pubblicato sul sito ARAN il 31 marzo 2014 provvede a:

1)   Ribadire la natura tassativa della casistica degli stessi (sebbene resti la voce “particolari motivi personali”. Secondo il parere: Data l’ampiezza e la genericità della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”, si ritiene che nell’ambito della stessa possano essere ricondotte tutte quelle specifiche situazioni del dipendente che, in relazione alla sua particolare condizione soggettiva, possa tradursi sostanzialmente in una forma di impossibilità a rendere la prestazione lavorativa (sciopero dei mezzi di trasporto; particolari situazioni metereologiche; ipotesi di lutto non rientranti tra quelle legittimanti il permesso dell’art.19, comma 1, del CCNL del 6.7.1995; particolari bisogni di assistenza di familiari, ecc.);

2)   Sottolineare che i permessi sono calcolati in giorni per anno e, pertanto, non sono in alcun modo frazionabili in ore lavorative cumulabili, salvo il solo caso, espressamente previsto dalla disciplina contrattuale (art. 19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995), di quelli riconosciuti per l’assistenza ai portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992).

 

Il lungo parere che si allega a beneficio degli iscritti al sito www.passiamo.it , ha un valore significativo in quanto è riepologativo di una estesa serie di casi: per ciascuna tipologia di permesso retribuiti disciplina: presupposti; modalità di fruizione; particolari tipologie di rapporto di lavoro (tempo determinato, formazione e lavoro, tempo parziale orizzontale, verticale o misto, telelavoro); adempimenti amministrativi.

Ad ogni buon conto per tutti i tipi di permesso retribuito i periodi di assenza si caratterizzano per i seguenti profili regolativi:

– non riducono le ferie;

– sono utili e quindi valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;

– sono interamente retribuiti;

– sono tra loro cumulabili nel corso dell’anno solare, fermo restando che per ciascuna tipologia non può essere superato il limite massimo stabilito di durata;

– nessuna delle tipologie di evento legittimante il permesso dà luogo alla sospensione alle eventuali ferie in godimento;

– in caso di dipendenti assunti in corso di anno, per nessuna delle tipologie di permesso dell’art. 19 del CCNL del 6.7.1995, si deve procedere al corrispondente riproporzionamento del numero dei giorni spettanti, data la mancanza di ogni previsione contrattuale espressa in tal senso e la circostanza che la fruizione degli stessi è strettamente collegata esclusivamente all’evento considerato.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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