Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, all’autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione; poiché questa è applicata dall’autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall’art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine “autorità giudiziaria” indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell’art. 24 (Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 27/10/2017, n. 25621).
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