Consiglio di Stato, sentenza n. 41 del 09/01/2017
La stazione appaltante ben può richiedere, stante la peculiarità del bene o del servizio richiesto, che l’offerente ottenga un punteggio complessivo minimo superiore alla mera sufficienza, non ravvisandosi in tale scelta, insindacabile se non per macroscopici errori o travisamenti fattuali, alcun indice di irragionevolezza o illogicità.
Non può ritenersi, infatti, manifestamente irragionevole la previsione, da parte della stazione appaltante, «di non consentire l’aggiudicazione dell’appalto a chi non avesse raggiunto almeno la sufficienza, in alcuni dei parametri di valutazione ritenuti evidentemente più significativi con riferimento all’oggetto dell’appalto» poiché, in base all’art. 83, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006, lo scarto tra il punteggio soglia e il massimo punteggio dell’elemento «(di ciascun elemento rispetto al quale una soglia venga prevista) deve essere “appropriato”, con riferimento alla rilevanza che l’elemento assume nel contesto complessivo»
Rientra insomma nella piena discrezionalità della stazione appaltante il potere di fissare soglie di sbarramento anche per i singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica, valorizzando peraltro sul piano qualitativo taluni di questi criteri rispetto ad altri, e l’appropriatezza dello scarto, al fine di valutare la ragionevolezza dell’elevato standard qualitativo privilegiato dalla stazione appaltante in ogni singolo criterio, non può che essere valutata, secondo un criterio di proporzione matematica, rispetto al punteggio massimo assegnato ad ogni singolo criterio.
sentenza 31 del 09 gennaio 2017 consiglio di stato