Ostacolo prevedibile, intersezione e velocità.

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Interessante pronuncia della Corte di Appello di Legge (App. Lecce, 19/07/2017) che incide sul rapporto di prevedibilità di cui all’articolo 141 del codice della strada.

“In tema di circolazione stradale se costituisce regola di prudenza e di attenzione nella guida prevedere che i limiti di velocità imposti possano non essere rispettati, così da compiere con particolare cautela la manovra di immissione in una strada rispetto alla quale si abbia l’obbligo di dare la precedenza, è un fatto del tutto straordinario che su una strada inserita nell’abitato urbano un mezzo possa viaggiare ad una velocità superiore al doppio di quella consentita. E non si tratta certamente di una violazione di poco conto se si considera che alla velocità è ovviamente collegato in modo inversamente proporzionale, il tempo impiegato per coprire una determinata distanza, tempo che chi è tenuto all’obbligo di precedenza deve necessariamente calcolare per verificare se vi sia in concreto la possibilità di impegnare l’incrocio in maniera tale da non costituire pericolo per i mezzi che sopraggiungono ed hanno diritto di precedenza. Quell’obbligo di prevedibilità non può dunque spingersi fino al punto di essere tenuti a considerare condotte sussumibili nell’ambito della assoluta eccezionalità, per essere ravvisabile una enorme sproporzione tra l’obbligo imposto e la violazione di tale obbligo posta in essere”.

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