Il calcolo delle capacità assunzionali per il personale di Polizia Locale

0
25

La sezione controllo della Corte dei Conti della Toscana, nel rispondere ad un quesito proposto dal Comune di Livorno, ha spiegato (Delibera, 07/09/2017, n. 164) come si procede ad effettuare il calcolo delle facoltà assunzioni derivanti dal Decreto 14/2017.

“La norma contenuta nel D.L. n. 14 del 2017, in materia di sicurezza delle città, è volta a consentire agli enti, nel calcolo delle facoltà assunzionali, l’applicazione di percentuali più alte alla spesa del personale di polizia locale cessato nell’anno precedente, rispetto al restante personale, in vista del rafforzamento delle attività rivolte al controllo del territorio e alla sicurezza urbana. Il dubbio del comune riguarda la possibilità di poter considerare, per l’assunzione di personale di polizia locale, anche la spesa relativa alle cessazioni del restante personale, e non solo la spesa concernente le cessazioni del personale di polizia locale. Considerata la finalità del legislatore e il tenore letterale della norma, l’interpretazione più corretta pare essere quella che consente agli enti di calcolare la capacità assunzionale sull’intera spesa che si riferisce alle cessazioni dell’anno precedente, ovviamente però applicando la percentuale più ridotta per essa prevista dall’art. 1, comma 228, L. n. 208 del 2015 (e non la percentuale superiore introdotta tramite il richiamo all’art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014). La percentuale superiore, infatti, può essere applicata solo sulla spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale e, fra l’altro, in tal caso è precisato che tali cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale. Dunque, in sintesi, non sembra che siano determinati due budget assunzionali. Secondo l’interpretazione che appare più corretta, gli enti potranno calcolare la capacità assunzionale sull’intera platea dei dipendenti cessati, con le percentuali, per così dire, ordinarie, e poi utilizzare tale capacità anche (o solo) per il potenziamento del personale di polizia locale, in relazione al fabbisogno dell’ente e alla sua discrezionalità. Il tutto, naturalmente, nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative relative ai vincoli posti alle assunzioni e al contenimento delle spese per il personale“.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui