Ordinanze anti-accattonaggio: nuovo annullamento!

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Ordinanze anti-accattonaggio: nuovo annullamento!

Una storia che diventa oziosa e che è sezionata puntualmente dalla giurisprudenza amministrativa: le ordinanze di limitazione dell’accattonaggio sono illegittime; a questa consolidata tendenza valutativa della giurisprudenza amministrativa occorre conformarsi, come ci insegna, da ultimo, la SEZ. I, del Consiglio di Stato, in un suo parere (n°812/2018 del 7 marzo 2018) inerente un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In via di estrema sintesi:

Il sindaco del Comune di Carmagnola, con il provvedimento contingibile e urgente aveva ordinato “il divieto di accattonaggio nelle aree prospicienti i luoghi di culto e nei pressi degli esercizi commerciali, all’interno degli stessi, nelle aree prospicienti gli ospedali e case di cura, nelle intersezioni stradali e nel restante territorio comunale, prevedendo altresì, in caso di violazione di quanto ordinato, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 100 oltre al disposto dell’articolo 650 c. p.”.

Impugnato l’atto, ila Sezione ne ha sancito l’illegittimità, attraverso questi rapidi passaggi:

  • “… il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (cfr. Cons. Stato, V, 8 maggio 2007, n. 2109). I provvedimenti in parola sono perciò connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare. Dunque non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia “urgenza” di provvedere, cioè l’assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369)” (Cons. Stato, Sez. V, n. 5239 del 2017).
  • Come è comune esperienza nelle nostre città, certamente i comportamenti dei mendicanti travalicano sovente i limiti della civile convivenza, ma è proprio i caratteri della generalità, dell’entità e della permanenza nel tempo del fenomeno che esclude la possibilità il ricorso ai poteri contingibili ed urgenti. In altri termini, le ordinanze contingibili ed urgenti non possono essere utilizzate per fronteggiare esigenze permanenti, prevedibili o comunque per regolare stabilmente un certo assetto di interessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 31/10/2013, n. 5276)Tali profili devono infatti essere demandati ai regolamenti comunali ed ai relativi ordinari provvedimenti repressivi.” (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1544/2016 emesso nell’adunanza del 9 novembre 2016);
  • “… la mendicità non invasiva, di per sé, non è in alcun modo una minaccia alla tranquillità pubblica ed all’ordine pubblico, in quanto tali beni non possono dirsi seriamente posti in pericolo dalla mera questua, che si risolve cioè in una semplice richiesta di aiuto (Corte Costituzionale, 28/12/1995, n. 519)” (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1544/2016 emesso nell’adunanza del 9 novembre 2016)”;
  • “la mancanza del termine finale di scadenza del provvedimento integra, (Cons. Stato, Sez. I, n. 1544 del 2017; Cons. Stato, Sez V, n. 5239 del 2017; Cons. Stato, Sez. V, n. 3369 del 2016) un ulteriore profilo di illegittimità dell’ordinanza. Il potere di ordinanza non può essere utilizzato, infatti, “per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, perché altrimenti verrebbe introdotta una disciplina integrativa o sostitutiva di quella ordinaria (Tar Campania, Napoli, sez. III, 4 maggio 2012, n. 2047; Cons. St., sez. I, parere, n. 1796/2012, cit.; Tar Basilicata, sez. I, 6 aprile 2012, n. 170; Tar Sardegna, sez. I, 3 novembre 2011, n. 1049)”(TAR Toscana n. 942 del 2017)”.

Da incartare, portare a casa e studiare.

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