Le omesse attestazioni di conformità sono causa di nullità della notifica a mezzo PEC

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In termini generali, come spunto di riflessione sulla questione della notifica PEC di Verbali e di Ordinanze Ingiunzioni, si partecipa quanto affermato da “Commiss. Trib. Reg. Lazio Latina Sez. XIX, 15-12-2017”, secondo cui: “È illegittima la notifica a mezzo pec dell’intimazione di pagamento, in quanto il messaggio accluso nella pec non è l’originale dell’atto ma solamente una copia in pdf, senza attestazione di conformità. In tal caso, pertanto, nel messaggio non vi è un documento informatico munito di firma digitale atto a garantirne la genuina paternità certa e qualificata ex art. 2704 c.c.. Peraltro, la posta certificata non garantisce la piena prova della effettiva consegna dell’atto al destinatario, come invece accade per la notifica tradizionale con attestazione di consegna eseguita dal messo notificatore, coperta da fede privilegiata, poiché l’immissione della mail nella casella pec del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo di qualsiasi garanzia di certezza per il contribuente”. Da qui la considerazione che, gestire i sistemi di archiviazione e postalizzazione delle sanzioni stradali senza dispositivi di firma elettronica è cosa stupida, specie in epoca di notifica PEC e di Decreti Ministeriali che scandiscono le regole tecniche della stessa.

La scansione di un atto analogico, senza attestazione di conformità e… praticamente… niente.

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