Giurisdizione in materia di rimozione degli impianti pubblicitari.
Il T.A.R. per la Regione Abruzzo, Sez. I, con Sentenza, 27-02-2018, n. 67, conferma la consolidata giurisprudenza, secondo cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con cui viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché il provvedimento del Comune costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 dell’art. 23, per l’installazione di impianti pubblicitari abusivamente installati, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 23.6.2010 15170; 27 marzo 2013 n. 1777; 19 agosto 2009, n. 18357; T.a.r. Lazio – Roma, Sez. II, 20 marzo 2013 n. 2859; Sez. II, 26 giugno 2014 n. 6779 14 gennaio 2009, n. 563; 18 novembre 2008 n. 27334; 6 giugno 2007 n. 13230; 17 luglio 2006 n. 16129; 19 novembre1998 n. 11721; sez.II ter 9 aprile 2008 n. 3037; Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; T.a.r. Puglia – Bari, Sez. II, 8 ottobre 2010 n. 3540).