Sanzione previa diffida: Dlgs 103/2024 ed effetti da considerare.

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Sanzione previa diffida: Dlgs 103/2024 ed effetti da considerare.

Dieci anni fa (come dimostra la foto accanto al mio breve scritto) mi occupai, anche sulle pagine di questo Sito, del Dectreo Campo Libero: https://www.passiamo.it/editoriale-campo-libero-che-pasticcio/

Si apriva la strada, all’epoca, alla “diffida amministrativa” predittiva della sanzione amministrativa.

Dieci anni dopo, eccoci qua con il D.lgs n.103/2024, pubblicato, nella G.U. 18 luglio 2024, n. 167, in vigore dal 2 agosto 2024.

Il Decreto si compone di 13 articoli, ma noi qui mettiamo a fuoco:

  • L’articolo 1, che in chiave definitoria e di delimitazione dell’ambito applicativo, precisa la nozione di «diffida amministrativa», intesa come “invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa”.
  • L’articolo 6, rubricato alla voce: “violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile”, che stabilisce: “ Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
  1. In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 1 entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.
  2. Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui all’articolo 3, ove rilasciato all’operatore economico.
  3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.
  4. In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa”.

Ne verrà fuori grande confusione … temo di dover contattare il mio editore, sospettando di dover cominciare a lavorare all’aggiornamento del mio Manuale delle Sanzioni Amministrative.

foto a confronto: 2014-2024

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