Ordinanza per la tutela dell’incolumità. Legittimamente dispone a carico del proprietario, anche incolpevole.

0
41

Il TAR siciliano (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 20/03/2019, n. 799) ci ricorda che: “In caso di emanazione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7, L. n. 241/1990, essendo queste incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo; in sostanza, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio all’urgenza di provvedere”. (Cons. Stato Sez. VI, 11-01-2018, n. 146; Consiglio di Stato, sez. V, 01/12/2014, n. 5919; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 17/02/2015, n. 485).

Inoltre, in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale in materia, ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (Cons. Stato Sez. V. 15 febbraio 2010. n. 820; id.. Sez. VI. 5 settembre 2005. n. 4525). La giurisprudenza ha infatti precisato come l’ordinanza de qua non abbia carattere sanzionatorio, non dipendendo dall’individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni all’incolumità pubblica: pertanto, legittimamente l’ordinanza viene indirizzata al proprietario dell’area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2007. n. 4718, T.A.R. Campania. Sez. V. 14 ottobre 2013, n. 4603). In altre parole, il provvedimento impugnato prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del fattore di pericolo e si rivolge alla parte ricorrente esclusivamente nella sua qualità di proprietaria del bene su cui occorre intervenire.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui