Ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti: competente il sindaco.
Ai sensi dell’art. 192 comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 spetta al Sindaco, e non al dirigente, la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2, trattandosi di una disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria dell’art. 107 comma 2, t.u. enti locali, che affida invece tali compiti alla dirigenza (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 26/06/2018, n. 1072).
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