L’accesso pubblico generalizzato di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 ha l’esclusiva finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, non già di rendere pubblici colloqui privati che esulano dall’esercizio di funzioni istituzionali. Inoltre l’accesso va bilanciato con il diritto alla protezione dei dati personali di cui è parola all’art.5 bis, comma 2 lett.c), D.Lgs. n. 33 del 2013 (Cons. Stato Sez. VI, 25/06/2018, n. 3907).
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