Ordinanza di divieto di cottura di cibi in Pubblico Esercizio. Competenza o incompetenza del Sindaco.

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L’Ordinanza che fa divieto di effettuare la cottura di cibi ed alimenti in un locale pubblico, basata sull’art. 50 comma IV del D.Lgs. n. 267/00 e, quindi, sul presupposto che sia presente l’urgenza e la contingibilità è l’unico strumento per raggiungere lo scopo ?

Secondo il Tar Salerno, 14/12/2016, n. 2646, no, perché (more solito) difetta dei predetti presupposti in considerazione del fatto che, nel caso di specie, non è stata accertata in concreto l’esistenza dell’urgenza nel provvedere, unica circostanza che non consentirebbe l’attivazione di un ordinario procedimento.

Oltretutto, il provvedimento impugnato appare fondato su un’istruttoria lacunosa che evidenzia “pesanti molestie olfattive”, dedotte principalmente da sommarie informazioni testimoniali che non consentono di fondare il provvedimento impugnato, né di delineare appunto un’urgenza nel provvedere.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato annullato per incompetenza del Sindaco, stante la competenza del Dirigente del settore funzionalmente competente, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000.

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