L’Autorità bacchetta il Ministero: non vanno limitate le occupazioni di suolo pubblico per le somministrazioni non assistite.

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Sul bollettino n°43 del 5 dicembre 2016 è stato pubblicato il parere L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 16 ottobre 2016, avente ad oggetto: “DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO”.

In breve, l’Autorità indipendente prende posizione, contrastando le precedenti affermazioni del Ministero dello Sviluppo Economico afferma che l’impostazione delle risoluzioni ministeriali sono idonea “a limitare significativamente l’attività degli esercizi di vicinato non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, in assenza di giustificazioni obiettive. A ciò si aggiunga che, oltre a risultare non aderente alle nuove abitudini di consumo e suscettibile di limitare le possibilità di scelta dei consumatori, tale interpretazione crea un’indebita discriminazione fra i vari operatori del settore. Ne deriva un approccio che risulta in palese contrasto nel suo complesso con i principi posti dal legislatore. Le richiamate Risoluzioni non tengono, infatti, conto del fatto che già il D.L. n. 223/2006 aveva inteso superare o quantomeno coordinare con i principi di concorrenza tutte le attività di consumo sul posto di alimenti e bevande, individuando il discrimen tra l’attività di somministrazione e quella di vendita da parte degli esercizi di vicinato unicamente nella presenza o meno del servizio assistito. Esse, inoltre, non basano l’interpretazione offerta su quanto strettamente necessario a tutelare le esigenze di interesse generale tipizzate dal citato D.L. n. 201/2011, quali la “tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”. Le Risoluzioni in esame, pertanto, risultano idonee a favorire l’adozione di regolazioni a livello locale ingiustificatamente restrittive e discriminatorie, quali ad esempio il Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone modificato dal Comune di Lucca nel 2014 e di recente portato all’attenzione dell’Autorità. Tale regolamento, infatti, riproponendo estensivamente alcune disposizioni contenute nel previgente Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande, vieta agli esercizi di vicinato qualsiasi modalità di occupazione del suolo pubblico tale da realizzare forme di ristoro o consumo all’aperto”.

A questo punto la “palla” passa la Ministero ….. vedremo se si adeguerà alle indicazioni estensive dell’Autorità, togliendo i Comuni dall’evidente imbarazzo in cui oggi si trovano nel disciplinare la materia.

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2 Commenti

  1. FINALMENTE! Combatto con colleghi che vogliono impedire ad un gelataio o pizzeria di avere sia l’occupazione di suolo pubblico per permettere ai clienti di consumare i prodotti e addirittura pretendere i piani sfalsati tra sedia e piano di appoggio, come da demenziale interpretazione mise. Cioè è possibile degustare ma stando scomodi!!!!!

    • Credo si dovrebbe fare chiarezza sul concetto di somministrazione assistita ed in particolare “sull’assistenza”.
      Va a finire che nella norma basterà dire che l’unica differenza tra un PE ed un Artigiano (ad esempio) è il cameriere che ti porta il gelato al tavolo. Suvvia…
      Lasciamo che la concorrenza si faccia libera tra attività omogenee altrimenti (con la scusa o senza della concorrenza) meglio liberalizzare tutto una volta per sempre abolendo le varie norme senza prenderci in giro con arzigogolamenti vari su interpretazioni a volte azzeccate ma spesso anche confuse (o confondenti o confusionarie, e chi più ne ha più ne metta).
      Un affettuoso pensiero a sto povero MISE che va bene quando ci da ragione e ci sta demenziale quando non ci garba con le interpretazioni.

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