Irrilevante la mancanza delle iscrizioni sul retro del segnale di prescrizione

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Per quanto concerne la corretta installazione della segnaletica verticale sulle strade, l’articolo 77, regolamento di esecuzione c.d.s., recante “Norme generali sui segnali stradali”, impone che:

  • i segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell’articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante;
  • è vietato l’uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;
  • è consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui gli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81;
  • quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all’articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento;
  • sono vietati l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. É tuttavia consentito l’abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall’ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme;
  • il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.

Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali.

L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm². Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

In riferimento all’ultimo punto, e cioè alle iscrizioni che l’articolo 77, regolamento c.d.s. impone come obbligatori da inserire sul retro dei segnali stradali, la Corte di Cassazione, con la sentenza 22 novembre 2016 n. 23773, ha statuito che, conformemente alla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, la mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada- non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.

Per cui, qualunque segnale stradale, regolarmente posizionato dall’Ente proprietario della strada, deve essere rispettato dagli utenti della strada, anche se mancante, sul retro, delle indicazioni prescritte dalla legge, e la sua violazione determina l’applicazione legittima della relativa sanzione

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