L’intreccio tra CCNL, L. 65/86
e codice di procedura penale
Nell’ambito dei corpi o servizi di polizia locale viene spesso sollevata la questione se sia legittimo conferire al personale classificato nella categoria C la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria.
Il dibattito si divide tra i sostenitori del sì che perorano la causa di una maggiore flessibilità sulla base di una presunta competenza regolamentare dei comuni, che sarebbero liberi di organizzare l’ente come meglio credono e chi consiglia maggiore prudenza per evitare il rischio di invalidare atti di polizia giudiziaria per incompetenza. L’argomento suscita molto interesse in quei comuni dove la carenza di personale all’interno dei Corpi e dei Servizi di P.L., e in particolare di figure di ufficiali di P.G., ciò anche a causa del blocco del tour over, penalizza l’attività di controllo per la tutela della sicurezza urbana, del territorio e dell’ambiente. La ormai antica legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n° 65 del 1986, ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. a) prevede che la polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, debba esercitare anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ciò in ossequio all’articolo 221, terzo comma, [oggi sostituito dall’art.57] del codice di procedura penale. Con il superamento delle qualifiche funzionali, la contemporanea istituzione di quattro categorie professionali e l’individuazione di profili professionali all’interno delle stesse categorie, determinati in base alle esigenze organizzative dell’Ente, si è cercato di introdurre maggiori elementi di flessibilità nella gestione del personale. All’art. 3, comma 6 del CCNL 31.3.1999 si legge che gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell’allegato stesso, ma ciò non dovrebbe significare che è possibile prevedere nuovi profili, anche quando siano già contenuti nell’allegato anzidetto. Con il nuovo sistema di classificazione nelle intenzioni finalizzato a creare un’organizzazione orientata, come avviene per le imprese private, al conseguimento dei risultati e non tanto al mero svolgimento di competenze burocratiche, l’allegato A del CCN sull’ordinamento professionale del comparto Regioni e Autonomie locali ha previsto quattro categorie denominate rispettivamente A, B, C e D.
Appartengono alla categoria D i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento, elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Nella esemplificazione dei profili fanno parte di questa categoria i profili identificabili nelle figure professionali ad es. di ingegnere, architetto, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza.
appartengono alla categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento, media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Nella esemplificazione dei profili fanno parte di questa categoria i lavoratori che, anche coordinando altri addetti, provvedono alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, vedi ad es. i geometri, i ragionieri, gli esperti di attività socioculturali, gli agenti di polizia municipale e locale.
Il Ministero dell’Interno con nota prot. n. 11482 del 01/11/2011 ha espresso il seguente parere sulla possibilità di attribuire al personale di polizia municipale di cat. C la qualifica di addetto al coordinamento e controllo :
“Al riguardo, si rileva preliminarmente che la legge quadro sull’ordinamento della Polizia locale n. 65/1986 prevede le figure professionali di: 1) agente; 2) addetto al coordinamento e al controllo; 3) comandanti. Per quanto concerne l’inquadramento di queste figure è necessario far riferimento ai contratti collettivi, ed in particolare, all’allegato A del Ccnl 31 marzo 1999, relativo alle declaratorie per l’esemplificazione dei profili, da cui risulta che l’operatore di Polizia municipale è inquadrato nella categoria economica C, mentre le figure di cui ai punti 2 e 3 sono collocati nella categoria D. Tra le mansioni ascrivibili alla categoria C è ricompresa anche quella relativa al coordinamento di altri addetti. Emerge, quindi, che in base alla normativa contrattuale l’amministrazione ha facoltà di attribuire le funzioni di coordinamento al personale collocato nella predetta categoria C, senza che questo muti il suo inquadramento giuridico, come anche sostenuto dall’Aran che riconosce in tale ipotesi la possibilità di corrispondere, al personale interessato, il compenso previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f), del Ccnl del 1° aprile 1999, per l’attribuzione di specifiche responsabilità, previa contrattazione in sede integrativa decentrata. Relativamente al caso in esame, sembrerebbe, invece, trattarsi di un conferimento di mansioni superiori tenuto conto che l’ente intenderebbe coprire i posti relativi alla qualifica di “addetto al coordinamento e controllo”, previsti nella dotazione organica dal regolamento del corpo di Polizia municipale. La figura dell’addetto a compiti di coordinamento e controllo, come sopra precisato, è ascritta alla categoria D, a seguito della speciale disciplina contenuta nell’art. 29 del Ccnl 14 settembre 2000, che ha inteso valorizzare il personale dell’ex VI q.f. che già svolgeva i precitati compiti, a seguito del re inquadramento nella VI q.f. degli agenti di Pm, ex V q.f., avvenuto con il soprarichiamato Ccnl del 31 marzo 1999.
L’Ufficio Studi ANVU dissente da questo parere ritenendo che “ciascun comune nell’ambito della sua potestà regolamentare e nel pieno rispetto della legge e del Ccnl possa liberamente decidere chi sia addetto al coordinamento e controllo, perché quella di ufficiale di P.G. non sarebbe una mansione contrattuale, per la quale è lecito parlare di mansioni superiori, con tutte le restrizioni che ne conseguono, bensì una funzione, e come ogni funzione può muoversi trasversalmente, anche in verticale fra le varie categorie, esattamente come avviene per la funzione di pubblica sicurezza, che attinge tra gli operatori di polizia locale dalla categoria C fino a quella dirigenziale, e la funzione di polizia stradale, che addirittura inizia fin dalla categoria B con gli ausiliari del traffico per raggiungere anch’essa il dirigente”.
La Cassazione civile, a Sezioni Unite, con sentenza n. 10454 del 23-04-2008 (conseguente a udienza del 04-03-2008), ha affermato che “Le regole generali poste dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di disciplina delle mansioni del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni …non trovano deroga nella disciplina speciale dettata dal codice di procedura penale (art. 57) e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 5-8) in materia di organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria (confermando cosi’ sentenza di merito che, in applicazione del citato art. 52, aveva negato a ricorrenti, appartenenti al Corpo di polizia municipale, il diritto ad un superiore inquadramento per lo svolgimento di mansioni di ufficiali di polizia giudiziaria), prescindendo lo svolgimento della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria dalle mansioni contrattualmente previste, essendo autonomo ed indipendente rispetto a queste, e non potendo influire neppure sul trattamento economico, ai fini di una rivendicazione delle mansioni superiori (proprio perché di mansioni non si tratta ma di funzione).L’organizzazione della funzione in parola nel pubblico interesse attiene alla autonomia regolamentare e organizzativa di ciascun ente, niente osta a che la predetta sia svolta anche da figure che siano classificate non per la predetta ma per l’insieme delle mansioni assegnate alle medesime in base al profilo rivestito, in Cat. C, a prescindere dalla posizione di sviluppo raggiunta entro questa categoria.
Il tema della trasversalità delle funzioni appare poco convincente perché se è vero che le funzioni di pubblica sicurezza e polizia stradale possono essere esercitate in egual misura sia dall’operatore agente di polizia locale che dal comandante, quelle di polizia giudiziaria no. A confermare tale assunto è proprio la L.n.65/1986 che all’art.5, mentre non fa alcuna distinzione tra il personale della polizia municipale facente funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e di polizia stradale [vedi lett. b) e c)], precisa espressamente che per quelle di polizia giudiziaria [vedi lett.a)] la qualità di agente di P.G. è esercitata dagli operatori, mentre quella di ufficiale di P.G., dai responsabili del servizio o del Corpo e dagli addetti al coordinamento e al controllo.
Non si tratta quindi di trasversalità di funzioni tra categorie diverse ma di stabilire cosa debba intendersi per addetti al coordinamento e al controllo e se possa ricoprire questo ruolo indifferentemente il personale della polizia municipale di categoria C e D.
Pare altrettanto flebile la tesi secondo cui anche chi è addetto al solo coordinamento [secondo la esemplificazione del profilo di cat. C dell’allegato A al CCNL 31.3.1999] non possa esimersi dall’effettuare il conseguente controllo circa l’operato dei propri coordinati.
A parere dello scrivente il ruolo di addetto al coordinamento e controllo [la congiunzione indica che devono sussistere entrambe le condizioni] presuppone oltre ad una elevata conoscenza di svariate e complesse materie tecnico-giuridiche (non a caso per l’accesso è prevista la laurea breve o il diploma di laurea) ed un certo grado di esperienza pluriennale, una spiccata capacità organizzativa volta a gestire una o più unità organizzative, ma anche un’elevata competenza in merito al controllo dell’attività esercitata dal personale coordinato, non nel senso di limitarsi, genericamente, a verificare l’osservanza di determinate disposizioni impartite bensì ad esaminare in modo meticoloso l’attività svolta e i conseguenti atti degli operatori di polizia municipale aventi, in particolare, valenza esterna, verso altri uffici dell’Ente di appartenenza o altri Enti o Istituzioni quali: Provincia, Camera di Commercio, Ausl, Arpa, Procura della Repubblica, Forze di Polizia ecc. Altrimenti, basterà sostenere l’idea che siccome un operatore di polizia municipale in categoria C5 fa il capo-pattuglia, coordinando ad es. due colleghi in categoria C2 e C3, dovendo per logica anche effettuarne il controllo circa il rispetto delle direttive impartite, potrebbe avere diritto all’incarico di addetto al coordinamento e controllo. Nel Comando di appartenenza dello scrivente esistono varie unità specialistiche [“Edilizia”, “Commercio & Annona”, “NOA”, “Polizia Giudiziaria”] con a capo uno o due Responsabili Addetti al Coordinamento [in categoria C], a seconda del numero di colleghi della stessa categoria da coordinare. Al di sopra di questi responsabili c’è poi un addetto al coordinamento e controllo in categoria D che ha in carico una o più unità specialistiche, al di sopra del quale c’è la posizione organizzativa, facente parte anch’essa della categoria D.
L’addetto al coordinamento e controllo firma gli atti indirizzati ai vari uffici del comune, la posizione organizzativa quelli inviati agli altri Enti o Istituzioni, mentre i Responsabili Addetti al Coordinamento, insieme ai colleghi da coordinare, effettuano gli accertamenti sul campo e redigono i relativi atti, a volte coadiuvati dal loro addetto al coordinamento e controllo.
In alcune riviste specializzate riservate alla polizia locale è stata avanzata la tesi che poiché l’art. 5 della L. n.65/86 attribuisce la funzione di ufficiale di P.G. agli addetti al coordinamento e controllo senza però precisare a quale categoria appartengano tali addetti, ciascun comune in virtù della sua autonomia regolamentare possa attribuire il ruolo di addetto al coordinamento e controllo anche al personale della polizia municipale collocato in categoria C.
Può una legge regionale o un regolamento comunale
attribuire la qualifica di ufficiale di P.G. ?
Il tema è stato affrontato dalla Corte Costituzionale in seguito al ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, recante norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana «in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65» (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale). La Consulta con sentenza n. 35/2011, ha affermato che va ritenuta costituzionalmente illegittima una norma regionale che provveda ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale. La Corte ha già affermato in più occasioni che, «quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale, l’esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 167 del 2010). Né il richiamo, contenuto nella legge regionale, alla legge statale (e, comunque, la conformità della prima alla seconda) sana il vizio denunciato poiché il problema di fondo è che una legge regionale non è competente a disporre il riconoscimento» delle qualifiche di cui si tratta, «indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato».
Stante l’appena riassunto principio generale non si scorgono margini per ritenere che sia possibile derogare al medesimo attribuendo al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulla base di un regolamento comunale.
Il TAR Puglia, Bari, sez. II, con sentenza 3 ottobre 2012, n. 1730 ha affermato che: “È legittima la delibera di giunta comunale, recante “l’adozione del nuovo regolamento del corpo di polizia municipale”, nella parte in cui riserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sottoufficiali di polizia municipale con grado di maresciallo ordinario, dovendosi ritenere rispettato il criterio fissato dalla normativa statale che accede ad una nozione di operatore di p.m. in senso ampio. L’art. 5 della legge 65/1986 prevede l’esercizio da parte del personale della polizia municipale di funzioni di polizia giudiziaria, “rivestendo a tal fine la qualità di agente di p.g. riferita agli operatori e di ufficiale di p.g. riferita ai responsabili del servizio o del corpo ed agli addetti al coordinamento e controllo”. Risulta evidente, pertanto, la diversa accezione della locuzione “operatore”, nel senso che – con riferimento al parametro della citata norma di legge statale – tra gli operatori devono ritenersi inclusi anche i sottufficiali di qualunque grado, in ragione del fatto che tale norma individua in via generale due categorie, quella degli operatori da un lato e quella di responsabile del servizio o del corpo (comandante e vice comandante) e addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali). Alla stregua di quanto sopra, ferma restando la discrezionalità che caratterizza l’attività di auto organizzazione dell’ente, non può dirsi illogica la norma del nuovo Regolamento né è ravvisabile alcun profilo di violazione della citata normativa statale, che costituisce il parametro di valutazione della legittimità e che non contempla la figura dei sottufficiali, i quali pertanto – in via di esclusione – non essendo sussumibili le figure apicali espressamente citate (comandante, vice comandante e ufficiali addetti al coordinamento) non possono che ricondursi nell’ambito della figura degli operatori. La disposizione di cui al nuovo Regolamento risulta pertanto sostanzialmente equa in relazione alla equa differenziazione sulla base del diverso grado di responsabilità”.
Invito i colleghi a leggersi questa sentenza per intero poiché in alcuni commenti riportati su riviste specializzate dedicate alla polizia locale si afferma – a mio avviso erroneamente – che il senso di questa pronuncia sarebbe stato da taluni travisato in quanto il Tar Puglia non sosterrebbe affatto che in categoria C non ci possono essere ufficiali di P.G., ma che i comuni hanno la facoltà di scegliere di non avvalersi di addetti al coordinamento e controllo in categoria C, ma anche decidere il contrario, perché magari l’organico a disposizione dell’ente è composto da sole categorie C, per cui potrebbe essere utile e opportuno creare figure che garantiscano un minimo di organizzazione gerarchica e funzionale.
Le ardite pronunce della Cassazione penale
che però riguardano la materia edilizia
Come noto l’art.321, comma 3-bis del c.p.p. consente agli ufficiali di P.G. , in caso di urgenza, di procedere al sequestro preventivo prima dell’intervento del pubblico ministero.
La Cassazione penale, Sez. III, con sentenza 7 novembre 1996, n.3289 ampliava il raggio di azione della polizia municipale affermando che: “I vigili addetti al controllo in virtù dell’art.5 della L. n.65 del 1986 che procedono ad un sequestro di polizia giudiziaria per un reato di costruzione abusiva sono da considerarsi legittimamente ufficiali di P.G. indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica, che deriva comunque dallo svolgimento di fatto dell’attività di controllo”. Più recentemente la Cassazione penale, Sez. III, con sentenza 6 luglio 2010, n.25606 ha confermato tale orientamento affermando che: “E’ legittimo il sequestro preventivo del manufatto abusivo eseguito dagli agenti di polizia municipale addetti al controllo del settore edilizio, essendo gli stessi, ai sensi dell’art.5 della L. n.65 del 1986, ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica comunque loro derivante dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo. Ad ogni buon conto…… anche ammesso che, nel caso in esame, si sia verificato una sua violazione per difetto di qualifica di ufficiale da parte degli operatori (si da invalidare il sequestro) è anche evidente che la censura, a questo punto, è priva di effettiva rilevanza. E’, infatti, principio costante (sez. VI, n.22780 del 9.1.2004) quello secondo cui l’accertata illegittimità dell’atto ablatorio del bene (qualora vengano acquisite cose costituenti corpo del reato, o a questi pertinenti) non produce alcun rilievo preclusivo ai fini della sua utilizzabilità come elemento probatorio, “dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal Sistema” (v. anche sez. VI, n. 202589 del 22.5.95; sez.II, n.201267 del 5.12.94).
Nel caso concreto gli imputati dei reati di cui all’art. 44, lett.a) del D.P.R. 380/2001 e di violazione di sigilli (art.349 c.p.), avverso la sentenza di condanna della Corte d’Appello avevano proposto ricorso in cassazione deducendo la violazione di legge perché anche per il sequestro probatorio è previsto che vi provveda il P.M. ovvero ufficiali di P.G. da lui delegati, visto che nel caso di specie la persona che aveva operato i sequestri non rivestiva lo status di ufficiale.
Per la verità non si comprende il motivo per cui i principi generali, rivoluzionari, di questa sentenza vengano sprigionati nonostante in essa si faccia espresso riferimento al sequestro probatorio, che per sua natura, in caso di necessità ed urgenza(art. 113 disp.att.C.P.P.), può essere eseguito anche dagli agenti di P.G.; a meno che la Corte, quando afferma che la funzione di ufficiale di P.G. deriverebbe dallo svolgimento di fatto dell’attività di controllo, non intendesse estendere il medesimo principio anche in caso di sequestro preventivo ex art.321 c.p.p.
Su quest’ultima sentenza e su diverse massime redazionali conseguenti elaborate in riviste giuridiche on line ha avuto modo di esprimere critiche e grandi perplessità l’esimio Giudice di Cassazione, Dr. Santoloci Maurizio, per niente convinto che gli operatori di polizia municipale siano abilitati ad effettuare anche sequestri preventivi in quanto considerati, in caso di controlli in materia edilizia, sempre e comunque ufficiali di P.G. Egli parte dall’assunto che l’art.5 della L. n.65 del 1986 non dice affatto che tutti gli operatori di polizia municipale che effettuano i controlli urbanistico-edilizi vanno considerati automaticamente ufficiali di P.G., mentre – prosegue il Dr. Santoloci – sembra di poter dedurre dalla lettura della norma in esame che, secondo quanto da sempre storicamente intuito, la polizia municipale (al pari di ogni altra forza di polizia locale o statale) si compone di agenti di P.G. ed ufficiali di P.G. secondo le regole ordinarie e trasversali del codice di procedura penale. Secondo il Giudice non appare convincente il passaggio della sentenza nel quale si ritiene comunque legittimo un sequestro preventivo anche se ipoteticamente operato da un soggetto non abilitato (perché agente e non ufficiale di P.G.) sul presupposto che si deve badare alla sostanza del fatto e se la cosa meritava di essere sequestrata comunque il sequestro è valido. Se si valutasse inoltre il principio generale secondo cui “dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal Sistema”, verrebbero a cadere – sostiene il Dr. Santoloci – tutte le questioni relative alla differenza di dinamica procedurale tra sequestro probatorio e sequestro preventivo e le problematiche connesse a tale distinzione che da sempre sono oggetto di dibattiti e discussioni; ma nel contempo il principio che ne conseguirebbe sarebbe che ognuno può fare quello che vuole e che dunque o agente o ufficiale di P.G. va comunque bene per ambedue i tipi di sequestri (incluso il preventivo) basta che il bene sia sequestrabile. Una facilitazione estrema e veramente “rivoluzionaria” delle procedure di sequestro che andrebbe a stravolgere decenni di consolidati metodi procedurali fin qui attuati.
Il Dr. Santolici, rivolgendosi agli organi di polizia municipale, consiglia prudenza e di continuare ad operare i sequestri probatori ed i sequestri preventivi secondo le regole storiche fin qui seguite per evitare rischi di pesanti e spiacevoli non convalide dei sequestri preventivi.
Orientamento Aran
RAL 1309. L’area di polizia locale di un ente è composta da un responsabile di servizio, commissario aggiunto di categoria D, titolare di posizione organizzativa, nonché da due agenti di categoria C. E’ possibile istituire la figura del sottufficiale, vice comandante di polizia locale, collocandola in categoria C, con particolare responsabilità da compensare con l’indennità di cui all’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999?
Su tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:
- a) in relazione al vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, si evidenzia che l’allegato A al CCNL del 31.3.1999 prevede una unica declaratoria di professionalità per ciascuna categoria e, quindi, anche per la categoria C;
- b) nell’ambito di ogni categoria, compresa la categoria C, possono essere collocati diversi profili professionali che si distinguono soltanto per la diversa tipologia delle prestazioni che sono richieste;
- c) l’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 afferma che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili”;
- d) dal citato “principio della equivalenza” delle mansioni nella stessa categoria deriva, naturalmente, anche il conseguente principio che, sempre nella stessa categoria, non esistono posizioni di gerarchia o di sovraordinazione di alcuni profili rispetto ad altri;
- e) l’allegato A al CCNL del 31.3.1999, relativamente all’area di vigilanza, prevede un unico profilo esemplificativo e cioè quello di agente di polizia municipale e locale;
- f) conseguentemente, si ritiene che per l’area di vigilanza, nella categoria C non possano sussistere due distinti profili (“agente di polizia municipale e locale” o “istruttore di vigilanza” o “vice comandante”), con diversi contenuti, né si può immaginare che tra gli stessi possa esistere un qualunque rapporto di gerarchia o comunque di subordinazione né una differenziazione economica (le diverse posizioni economiche all’interno della categoria C hanno una valenza esclusivamente economica e sono attribuite sulla base di una valutazione selettiva e meritocratica delle prestazioni e dei risultati conseguiti e non rappresentano un differenziale economico connesso a una presunta diversità di mansioni tra profili all’interno della medesima categoria);
- g) il profilo di istruttore di vigilanza aveva senso e significato solo nel precedente ordinamento professionale ex DPR n.347/1983, e successive modificazioni ed integrazioni, che lo collocava nella ex VI q.f., distinguendolo dal profilo base di agente collocato nella ex V q.f.; oggi, tale rilievo è venuto meno per effetto dell’accorpamento nella categoria C, unico profilo di “agente di polizia municipale e locale”, dei profili precedentemente collocati nella ex V e nella ex VI
qualifica funzionale, ai sensi dell’art.7, comma 4, del CCNL del 31.3.1999;
- h) i compiti di coordinamento e controllo di altro personale, anche della medesima categoria, rappresentano uno dei contenuti possibili, ma non generali e necessari per tutti i lavoratori, delle mansioni riconducibili ai profili della categoria C, come espressamente e chiaramente disposto dall’Allegato A al CCNL del 31.3.1999 con riferimento a tale categoria; essi, pertanto, possono essere esercitati dai lavoratori sulla base di uno specifico e formale incarico in tal senso conferito dal datore di lavoro pubblico sulla base di un’autonoma valutazione del datore di lavoro che tenga conto di criteri preventivamente adottati per evidenti ragioni di correttezza e trasparenza dei comportamenti;
- i) spetta agli enti, indubbiamente, in relazione al proprio modello organizzativo ed alle esigenze funzionali da soddisfare, il compito di identificare i profili professionali non individuati nell’allegato A dello stesso CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e di collocarli nelle corrispondenti categorie, nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati nel citato allegato A;
- j) poiché, come detto, la categoria C è unica e le diverse posizioni stipendiali all’interno della stessa (C1, C2, C3,C4 e C5) hanno una valenza esclusivamente economica, si ritiene che, nel caso proposto, l’ente possa utilmente modificare i contenuti dell’attuale profilo previsto per l’area della vigilanza nella categoria C, attraverso l’inserimento, tra quelli di carattere meramente eventuale e potenziale, anche delle attività proprie del Vice Comandante, e cioè quelle connesse alla sostituzione del Comandante nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo; queste ultime, in ogni caso, non possono assumere la caratteristica della prevalenza e ancor meno della esclusività, deve trattarsi infatti di mansioni marginali ed episodiche rispetto a quelle proprie del profilo della categoria C;
- k) sarà, poi, l’ente, a rendere effettive le mansioni potenzialmente già ricomprese nel profilo previsto nella categoria C, attraverso il conferimento dell’incarico di vice comandante ad uno dei dipendenti inquadrati nella stessa, sulla base di criteri preventivamente determinati come ad es. l’esperienza posseduta, specifiche qualificazioni professionali, precedenti incarichi, ecc;
- l) il dipendente, pertanto, continuerà a percepire il trattamento stipendiale in godimento e, per l’incarico di vice comandante, trattandosi di una posizione sicuramente qualificabile come comportante una specifica responsabilità, allo stesso, potrà essere corrisposta eventualmente (è necessaria una preventiva decisione del CCDI in tal senso) l’indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.36 del CCNL del 22.1.2004;
si tratta di una possibile soluzione pienamente conforme ai contenuti del sistema di classificazione, soprattutto per ciò che attiene alla determinazione dei contenuti ed alla collocazione dei profili e che consente di evitare i delicati problemi che potrebbero derivare dalla creazione di un nuovo profilo specifico di vice comandante o nella categoria C o nella categoria D.
Conclusioni
In qualunque modo la pensiate la questione è molto controversa e pone seri dubbi a coloro che nei vari comuni interessati da questa opportunità devono prendere una decisione. L’argomento divide lo stesso personale di polizia municipale della categoria C, tra chi è favorevole ad assumersi maggiori responsabilità, magari compensata con l’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, e chi non vede di buon grado questa eventualità. Consiglierei comunque ai comandanti dei corpi o servizi di polizia municipale di chiarire queste aspetti con la Procura della Repubblica territorialmente competente, per evitare il rischio che delicati atti di polizia giudiziaria non vengano convalidati.
L’approfondimento il comune di jesolo lo ha fatto ancora un paio di anni fa ai due dipartimenti del ministero dell’interno, competenti per materia. Sintesi: è possibile affidare ad un operatore di pl in categoria C la funzione di addetto al coordinamento e controllo, ma resta sempre agente di pg, materia questa di competenza esclusiva dello stato e regolata solo dalla legge statale