I giudici della seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1661 del 22 gennaio 2019 tornando sulla materia degli autovelox, ribadiscono che incombe sull’amministrazione procedente provare che le postazioni di controllo della velocità, fisse o mobili, siano state preventivamente segnalate.
IL CASO
Un automobilista, vedendosi rigettata dal Giudice di pace di Parma l’opposizione avverso il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura elettronica, faceva ricorso, contro la decisione, al Tribunale della stessa città che parimenti lo rigettava, motivo pe il quale l’automobilista proponeva ricorso in Cassazione. Lamentava il ricorrente che l’accertamento doveva essere ritenuto nullo in quanto il Giudice di prime cure aveva erroneamente chiamato in giudizio la Prefettura di Parma e non il Ministero dell’Interno, legittimato passivo e che tale difetto di legittimazione passiva avrebbe dovuto essere rilevato d’ufficio dal Giudice di Pace in sede di verifica della regolare costituzione del contraddittorio. Ulteriori motivi di nullità che nel verbale mancava l’indicazione in ordine alla taratura dell’apparecchio utilizzato e l’assenza del cartello di preavviso della rilevazione della velocità.
LA DECISIONE
Gli Ermellini accolgono alcuni motivi del ricorso e cassando, in relazione ai motivi accolti, la sentenza la rinviano al Tribunale di Parma in persona di altro magistrato. La Corte ritiene infondato il motivo afferente la legittimazione in quanto, ove il giudizio venga instaurato nei confronti del prefetto, l’irregolarità è sanata dalla presenza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato. Mentre i giudici accolgono la doglianza sulla mancata taratura in considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, comma sesto, del codice della strada statuendo l’obbligo della taratura delle apparecchiature elettroniche impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Ergo, il giudice dell’opposizione è tenuto ad accertare l’affidabilità dell’apparecchiatura impiegata mediante la prova della sua sottoposizione alle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha stabilito che spetta all’opponente fornire la prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura elettronica, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev’essere, pertanto, in parte qua, cassata. Inoltre, secondo la Cassazione, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice stradale, è l’amministrazione procedente che deve provare che le postazioni di controllo della velocità, fisse o mobili, siano state preventivamente segnalate. Al riguardo è importante sottolineare che il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare.