Occupazione abusiva di suolo pubblico; metodi risolutivi.

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La giurisprudenza del TAR Lazio si è andata consolidando nel ritenere legittime le ordinanze comunali di chiusura degli esercizi commerciali o di somministrazione -uno con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi- quale conseguenza della accertata occupazione abusiva di suolo pubblico con banchi, tavoli, dehor o altre strutture simili.

Il Comune di Roma, in tal senso ha fatto scuola nel mettere insieme l’articolo 20 del codice della strada e la previsione dall’art. 3, comma 16, della l. 94/09.

La sentenza del tar Lazio (sez. II ter) n° 12957 del 16 novembre 2015 dimostra il consolidamento di una linea di legalità importante da diffondere, come buona prassi, a molte altre realtà comunali che ancora annaspano nel tentare di stroncare l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di esercenti protervi o arroganti.

“La giurisprudenza della Sezione è pacificamente orientata nel senso di ritenere che il potere attribuito al Sindaco per le strade urbane ai sensi dell’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 ha natura discrezionale, ma che tale potere è stato esercitato dall’Autorità in via generale e preventiva, disponendo con l’ordinanza n. 258 specifiche indicazioni, impartite ai Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina, in ragione delle quali, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, devono applicarsi le disposizioni previste dall’art. 20 del codice della strada e all’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009, con decorrenza dell’esecutività del provvedimento di chiusura dal settimo giorno successivo a quello della notifica. L’ordinanza sindacale n. 258 del 2012 costituisce applicazione delle norme di cui all’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 che hanno attribuito al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio in via ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti. Il potere attribuito dal Sindaco ai Dirigenti competenti, diversamente, è vincolato dalle determinazioni stabilite dal Sindaco in via generale con l’ordinanza n. 258 del 2012, sicché il soggetto che adotta il provvedimento non compie alcuna ulteriore attività discrezionale (cfr. sul punto TAR Lazio, Roma, II ter, 13 agosto 2013, n. 7931). L’esercizio della discrezionalità nei termini sin qui descritti è giustificato nell’atto presupposto sulla scorta del fatto che “il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato dagli organi di comunicazione ed oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina, testimonia la necessità di dar corso ad una nuova valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l’interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall’altro” e che “la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell’art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale e dei competenti Uffici; … il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall’art. 3, comma 16 della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco”.

Il tema susseguente è: speriamo che adesso gli esercenti si rassegnino e non resistano ad oltranza.

Pino Napolitano

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3 Commenti

  1. La vignetta esprime un concetto importante. L’obbligo di rimozione delle opere abusive quale sanzione accessoria conseguente all’accertamento e contestazione della violazione ex art. 20 cds, pur essendo la sua applicazione automatica e consegue di diritto l’irrogazione della sanzione principale, non è compiuta compiuto direttamente dall’organo accertatore ma richiede la successiva emissione di ordinanza ongiunzione così come previsto dall’art. 211 cds. FORTUNA che sia così aggiungo. Viceversa saremmo esposti ad infinite azioni risarcitorie e procedimenti penali. Sarei grato al Dott. Napolitano se potesse darmi un chiarimento utile per un contenzioso in corso. La concessione di suolo pubblico è traslativa o costitutiva del diritto espansivo in capo al richiedente? Nel secondo caso sarebbe esclusa la scia e pertanto l’occupazione potrà essere esercitata soltanto in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione. Nel merito dell’articolo forse sarebbe utile per arginare il fenomeno dilagante delle occupazioni abusive, tentare l’ipotesi di reato ex art. 633 c.p. in relazione al 639 bis c.p. visto che gli ermellini hanno negato il concorso apparente di norme essendo diversi gli interessi pubblici tutelati dal 633 c.p. e dall’art. 20 cds. (possibile il sequestro preventivo). Grazie

    • Gentilissimo,
      nell’apprezzare il suo commento, devo preliminarmente evidenziare che -a causa della norma in esame nel mio breve inserto- diventa difficile mettere ancora in piedi il procedimento di cui all’art. 211 CdS; procedimento che, in ogni caso resta lento, farraginoso e poco solertemente condotto dalle prefetture. Concordo con la prospettata alternativa penalistica. In ordine alla stessa ho scritto diffusamente (Vigile Urbano, n°6/2014, pagg 9-15 “Legge 15 luglio 2009, n. 94 compie cinque anni: bilancio sul contrasto alle occupazioni abusive di suolo pubblico) e, augurandomi che voglia continuare a leggere le mie riflessioni sull’argomento, troverà una singolare ricerca giurisprudenziale sull’argomento.
      In ordine al quesito, per le vie brevi,le rispondo che trattasi di concessione costitutive, senza che questa conclusione sia offuscata da qualche dubbio consistente.
      Nel concludere, la ringrazio sinceramente per l’attenzione. Si scrive più volentieri quando si sa che ci sono lettori attenti e preparati.
      Un cordiale saluto.
      Pino Napolitano

  2. Grazie infinite per la risposta. Avevo anche io la convinzione circa la natura costitutiva della concessione per la occupazione di suolo pubblico. Ora ho la certezza. Nel frattempo avevo seguito una video lezione di un Consigliere di Stato che si esprimeva in questo senso. Il GdP non ha più scampo :).
    Cercherò i suoi scritti sul Vigile Urbano. Da tempo faccio cnr per il 633 c.p., vedremo che dirà la Procura.
    Grazie ancora C.te Napolitano

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