Da sabato 15 novembre, e fino al 15 aprile 2016, è scattato l’obbligo di utilizzare gli pneumatici invernali.
In alternativa, si potrà circolare con pneumatici ordinari ma con l’obbligo di tenere le catene da neve a bordo del veicolo. In tale ipotesi il conducente, se sarà fermato per accertamenti da agenti di polizia stradale, potrà essere invitato a dimostrare la propria capacità ad installare tali sistemi antisdrucciolevoli.
L’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo riguarda tutti i veicoli a motore, a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti, escludendo invece i veicoli a due ruote, ciclomotori e motocicli, che possono circolare esclusivamente in assenza di neve o ghiaccio sulla sede stradale, con obbligo di fermarsi in caso di neve.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”, prot. RU1580 del 16.01.2013, ha chiarito che tale obbligo è vigente dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno a prescindere dalla condizione meteorologica del momento. Esso viene reso noto agli utenti della strada attraverso un nuovo segnale, introdotto dalla citata circolare, di colore verde, su fondo bianco, per le autostrade e blu, su fondo bianco, per le strade extraurbane:
Invece, gli enti proprietari della strada, indipendentemente dalle suddette date, in caso di precipitazioni nevose, potranno disporre l’obbligo dell’uso delle catene per neve, con adozione di apposita ordinanza, ex art. 6 Codice della strada, per le strade fuori dal centro abitato e art. 7 per quelle nel centro abitato.
Tale disposizione sarà resa nota agli utenti attraverso il segnale previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada, a lato riportato.
Sanzioni
Il Codice della strada stabilisce sanzioni differenziate a seconda che l’infrazione venga accertata su strada urbana o extra urbana.
Coloro che conducono veicoli sprovvisti di pneumatici invernali o senza avere le catene a bordo, sulle autostrade o strade extraurbane principali o altre strade individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viola le disposizioni dell’art. 175, comma 2, lettera h) del Codice della strada ed è soggetto alle sanzioni stabilite dal comma 16, con pagamento di una somma da € 41,00 a € 168,00; ai sensi del successivo comma 17, il conducente sarà obbligato uscire dall’autostrada o strada extraurbana, con l’assistenza degli organi accertatori.
Qualora, invece, viene accertata l’inottemperanza all’obbligo stabilito dall’ordinanza emessa dall’ente proprietario della strada, resa nota attraverso la predetta segnaletica, il conducente del veicolo sarà sanzionato:
- per violazione dell’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada, per la violazione nel centro abitato, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 41,00 a
€ 168,00;
- per violazione dell’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada, per la violazione fuori dal centro abitato, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 84,00 a € 335,00;
- in caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli, ai sensi dell’articolo 192, comma 3;
- qualora il conducente non rispetti tale ordine sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 84,00 a € 335,00, ai sensi dell’articolo 192, comma 6; consegue la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.