Accesso agli atti e segreto (rapporto tra art. 22 L.241/1990 ed art. 329 cpp).

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Il rapporto tra diritto di accesso agli atti e l’opposizione del segreto resta, anche a distanza di molti anni, complesso e controverso in dottrina e giurisprudenza. Sul punto rassegniamo la pronuncia del TAR Lazio (Latina)  n°17 del 16 gennaio 2014 che rievoca, nelle sue conclusioni, i punti di arrivo della prevalente giurisprudenza, recentemente formatasi su questo punto:

“… deve trovare applicazione l’insegnamento della più recente giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547), secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A. all’Autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio e – come tale – è sottratta all’accesso. Infatti, qualora la denuncia sia presentata dalla P.A. nell’esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito applicativo dell’art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all’Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio di tali funzioni, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990 (C.d.S., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6117).

Ne discende che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi:

a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall’Autorità giudiziaria, nel qual caso l’ostensione non sarà possibile;

b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, nel qual caso, parimenti, l’ostensione non è possibile;

c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all’Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l’accesso su tali atti.

Un sopralluogo, da parte di un ufficio tecnico, che non rientri in una attività ausiliaria di P.G. è quindi atto pacificamente ostensibile.

Pino Napolitano

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