Secondo Tar Napoli, sez. VII, 20 marzo 2017, n. 153, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’ordinanza con la quale il Comune ha diffidato a sgomberare un locale occupato, appartenente al proprio patrimonio disponibile, trattandosi di ordinanza emessa in carenza assoluta di potere e, quindi, nulla.
Pesante segnale di allarme del TAR Campano che ha messo il Comune di Caserta sull’avviso: non produrre atti nulli e non provare ad eseguirli in via amministrativa.
Il Tar – premesso che il Comune ha inteso esercitare un potere autoritativo e non inviare una semplice diffida iure privatorum – ha richiamato, a supporto delle conclusioni cui è pervenuto, la giurisprudenza secondo cui: a) l’art. 823 c.c. ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio dei poteri amministrativi solo per tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile; di conseguenza, l’eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, trattandosi di bene che appartiene al patrimonio disponibile dell’ente, va qualificata come atto nullo secondo i principi sanciti dall’art. 21 septies, l. 7 agosto 1990, n. 241; b) l’atto nullo non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dall’esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2010, n. 1331); c) la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’Amministrazione agisce iure privatorum – al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica – non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell’assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (Tar Napoli, sez. VII, 6 febbraio 2015, n. 931).
Thanks, great article.
Se, invece, l’immobile è di proprietà dell’IACP ??
Presumo che gli immobili IACP ricadano nel patrimonio disponibile. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 823 cc. Ciò non significa che non esistano Leggi speciali (in genere regionali) che prevedano apposite procedure di liberazione degli immobili in via amministrativa (es.: L.R. 96/1996 Toscana). Resta il fatto che, anche l’esercizio di questi poteri amministrativi tipici (di massima) è soggetto alla giurisdizione del G.O.