QUESITO: depenalizzazione ed art. 334 cp.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA:

Gradirei che mi venisse chiarito se il reato 334 C.P. è stato interessato dalla cosiddetta depenalizzato cieca,  con uno dei Decreti Legislativi nn.  7 e 8 del 15 gennaio 2016.In attesa di conoscere il tuo parere, ti ringrazio anticipatamente. Con profonda stima e riconoscenza, ti porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

L’articolo 334 cp , rubricato alla voce: “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa”, dispone che “Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”. La norma prevede sempre pene detentive e quindi la depenalizzazione cieca[1], di cui al D.Lgs n°8/2016 non ha potuto minimamente intaccare la persistente rilevanza penale della fattispecie. Peraltro la depenalizzazione “cieca” esclude espressamente le norme del codice penale che, sono state nominativamente incise dall’articolo 2 del D.Lgs n°8/2016 (tra queste norme non c’è l’art. 334 cp).

Forse il dubbio nasce dal concorso applicativo tra l’articolo 334 cp e l’art 213 cds. In questo caso la giurisprudenza più recente ha escluso il concorso , ma ci sono anche diverse opinioni giurisprudenziali che hanno parlato di specialità reciproca tra le due norme.

[1] Art. 1.  Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni:

“1.  Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda… 3.  La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto”

 

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