Novità in tema di rifiuti previste dalla legge europea del 2018

0
26

Il 26 maggio p.v. entrerà in vigore la legge 3 maggio 2019, n. 37 , recanteDisposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”.Scopo della la legge europea è quello di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea. Con i suoi 22 articoli (suddivisi in 8 capi) essa modifica o integra le disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo e per far fronte a procedure di infrazione.

Il capo Capo VII (articoli 18-21) è dedicato alle disposizioni in materia ambientale.

In particolare essa ha apportato modifiche: alla normativa in materia di combustibile   esaurito o ai rifiuti radioattivi (art.18), alla disciplina dei rifiuti elettrici ed elettronici (art.19), al regime degli sfalci e potature (art.20) contemplata dall’art.185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.152/06, riallineandola alla normativa dell’Unione Europea, ed infine ha abrogato una serie di disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi (art.21).

L’art. 18,introducendo nel decreto legislativo n. 45 del 2014,l’art. 1-bis, recante principi generali in merito all’attribuzione delle responsabilità (in via sia principale che sussidiaria) della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, supera le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021. In particolare: mentre il comma 1° attribuisce la responsabilità in via principale della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi ai soggetti produttori di tali materiali e ai soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di tali materiali; il comma 2°,nel caso in cui manchi il soggetto responsabile in via principale o altre parti responsabili, dispone che lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale.

Inoltre il comma 2 individua i casi di esclusione della responsabilità sussidiaria dello Stato in quelli riguardanti:

  1. la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante in territorio estero
  2. la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali

Il nuovo art. 1-bis del D.Lgs.n. 45 del 2014, individua, ai commi terzo e quarto, la responsabilità sussidiaria degli Stati in caso di spedizione dei materiali radioattivi.

Pertanto in forza del comma 3, nel caso in cui i materiali radioattivi in argomento sono spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità è attribuita allo Stato italiano, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, allo smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento. Mentre il quarto comma stabilisce che nel caso in cui i materiali radioattivi in questione vengano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è attribuita allo Stato membro o al Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

Infine il quinto comma stabilisce che per far fronte agli eventuali oneri derivanti dai commi 2 e 3 (cioè dalle norme che attribuiscono responsabilità in via sussidiaria allo stato italiano) si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’art.19, della legge 3 maggio 2019, n. 37, al fine di evitare l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia causa la non conformità evidenziata dalla Commissione europea nell’ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENV, modifica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49,garantendo,così, la corretta attuazione direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il primo comma, lettera a) dell’art.19,integra l’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 49 del 2014, introducendo  l’obbligo a carico dei produttori e dei terzi che agiscono a loro nome, di trasmettere, con cadenza annuale e gratuitamente, all’ISPRA i dati relativi ai RAEE così specificati:

  1. a) ricevuti presso i distributori;
  2. b) ricevuti presso gli impianti di raccolta e trattamento;
  3. c) oggetto di raccolta differenziata.

Il primo comma, lettera b) dell’art.19 della l. n.37 del 2019, interviene sull’’art. 23, comma 3,del  D.Lgs. n. 49 del 2014, riconducendo i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE ai soli previsti dalla direttiva.

Altro intervento di modifica al D.Lgs. n. 49 del 2014, effettuato sempre dall’art.19 è contenuto nella  lettera c), che rivede l’art.28, comma 7,in base alla direttiva (art. 14, par. 4) in materia di disposizioni dedicate agli obblighi di informazione da garantire nei casi eccezionali in cui, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre segni sull’apparecchiatura. La novella legislativa prevede che qualora non sia possibile, a causa  delle  dimensioni  o  della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura  elettrica  ed  elettronica,  gli  stessi   sono apposti  sull’imballaggio,  sulle  istruzioni  per  l’uso   e   sulla garanzia,  anche  se  in   formato   digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.

La lettera d), primo comma dell’articolo in esame interviene sull’art. 30, comma 2, del citato decreto per specificare le modalità con cui il produttore, nel caso intenda vendere AEE in uno Stato dell’Unione europea diverso da quello nel quale è stabilito, debba provvedere a designare tramite un mandato scritto il proprio rappresentante autorizzato presso tale Stato. Ricordiamo come tale figura è prevista dalla direttiva come “la persona responsabile dell’adempimento degli obblighi del produttore nel territorio di tale Stato membro“.

Le lettere e) ed f) del primo comma dell’art.19 sono dirette: la prima a correggere un errore formale contenuto nell’allegato V sostituendo il precedente titolo dell’allegato con il seguente “Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 19”; la seconda a emendare un refuso presente allegato V, parte I,consistente nell’omessa indicazione della data di decorrenza degli obblighi minimi di recupero, inserendo la data del 13 agosto 2012.

Infine le lettere g) e h) del primo comma dell’art.19 della legge in esame intervengono sull’ Allegato VI del D.Lgs.n.49 del 2014; in particolare  la lettera g)  interviene sulla disciplina della documentazione minima richiesta per le spedizioni di AEE difettose effettuate dal detentore al produttore o a un terzo che agisce a suo nome, eliminando dal punto. 2, lett. a) dell’allegato VI del decreto il riferimento al ‘contratto di riparazione’, riferimento che non è contemplato dal corrispondente allegato VI della direttiva 2012/19/UE; mentre la lettera h) introduce nella lettera c) del punto 2 dell’Allegato VI del decreto, la possibilità che le AEE possano essere rinviate al produttore o ad un terzo che agisca a suo nome per un’analisi delle cause profonde anche nel caso in cui l’analisi possa essere effettuata da terzi che agiscono a nome del produttore.

L’art. 20, riguarda lo smaltimento degli sfalci e delle potature. La novella introdotta dalla legge europea 2018 è finalizzata alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori ‘esclusioni‘ dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs.n. 152 del 2006, rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti.

La modifica apportata dall’art.20 della legge n.37del 2019,esclude dal campo dei rifiuti, previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n.152 del 2006, le materie fecali, la paglia ed  altro  materiale  agricolo  o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo  esemplificativo  e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito  delle buone pratiche colturali.

Sono, altresì, esclusi  dalla normativa sui rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del  verde  pubblico  dei  comuni,  utilizzati  in agricoltura, nella silvicoltura o per la  produzione  di  energia  da tale biomassa.

Sempre l’art.20 stabilisce che i suddetti materiali possono essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la  produzione  di  energia  da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con cessione a terzi, mediante processi  o  metodi  che  non  danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana”.

La possibilità di utilizzare‘anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi‘ glisfalci e le potature  derivanti dalla manutenzione del  verde  pubblico  dei  comuni,  utilizzati  in agricoltura, nella silvicoltura o per la  produzione  di  energia  da tale biomassa, a ben veder,non la si rinviene nella della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, cosa che potrebbe dar luogo a qualche non allineamento con la citata direttiva europea.

L’art.21 della L. n.37 del 2019, ha lo scopo di abrogare le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recanti l’estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, al fine di evitare l’apertura di una procedura d’infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui